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Contributo a genitori di figli disabili: domande dal 1 febbraio al 31 marzo. Come fare e requisiti.

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L’INPS ha pubblicato il Messaggio n° 422 del 27-01-2023 dedicato a una misura di sostegno per genitori, disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, che era stata introdotta dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che consiste in un contributo di 150 euro mensili, erogati per tutto l’anno 2023, in presenza di specifici requisiti. Il bonus potrà essere richiesto, presentando apposita domanda, dal 1 febbraio2023 fino al 31 marzo 2023.

I dettagli della misura, con i requisiti per poter accedere al bonus se si è genitori di figli con disabilità, erano stati illustrati dall’INPS nella circolare dedicata al bonus (circolare n. 39 del 10 marzo 2022): li riassumiamo brevemente, ricordando che, oltre ai requisiti, è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.

Definizioni

In relazione al beneficio, i termini utilizzati per i destinatari vanno così intesi:
·        “nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari con presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
·        “genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
·        “genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, o che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
·        “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).

Requisiti del genitore richiedente

La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che sia in possesso, di tutti i seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un ISEE non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni di fa riferimento al c.d. ISEE minorenni;
c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale (nel calcolo non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione);
d) essere parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.

Relativamente a quanto previsto al punto d):
– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);
– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Entità del contributo

Se la domanda verrà accolta, l’INPS erogherà 150 euro al mese, calcolati da gennaio e per l’intera annualità. Nel caso di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
300 euro mensili, nel caso di due figli;
500 euro mensili, dai tre figli in poi.

Come presentare domanda

Chi risultasse in possesso dei requisiti previsti, sopraelencati, può presentare domanda di contributo, esclusivamente dal 1 febbraio al 31 marzo 2023, tramite:
– procedura online sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedento con SPID almeno di II livello, CIE o CNS, la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilita’”
– Patronato
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori),

Cosa indicare nella domanda

Al momento della trasmissione della domanda, il genitore richiedente dovrà indicare anche:
– il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.
– le modalità di pagamento scegliendo tra bonifico presso ufficio postale o accredito su IBAN (di conto corrente bancario/postale, di carta ricaricabile o di libretto postale).

Valutazione della domanda e esito

Una volta che la domanda sia stata correttamente inviata, e completata la protocollazione, il genitore richiedente potrà trovare la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura
Si avrà l’esito dell’accoglimento o respingimento della domanda entro giugno 2023, a conclusione delle fasi istruttorie: l’esito sarà consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Tempistiche dei pagamenti

In caso idi esito positivo della valutazione della domanda, e nei limiti di spesa previsti, l’INPS procederà all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza mensile.


Per approfondire:

Messaggio INPS n.422 del 27 gennaio 2023

Fonte: Disabili.com

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