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Nuovo Regolamento Edilizio di Milano – Colombo Clerici (Assoedilizia)

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Nuovo Regolamento Edilizio di Milano – Colombo Clerici: Intervista ripresa da Sole 24 Ore Edilizia Territorio 18/20 ottobre 2014

A s s o e d i l i z i a
Property Owners’ Association Milan Italy

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici:

« Il regolamento edilizio e’ uno strumento normativo che permette ai comuni di precisare, sul piano attuativo, le varie prescrizioni di legge, sia nazionali, sia regionali, in un quadro di rigoroso rispetto dei rispettivi contenuti e senza travalicarne la portata con prescrizioni obbligatorie aggiuntive.
E di regola, di intervenire in materie eminentemente tecniche.

In questa logica, la norma regolamentare e’ persino subordinata alle prescrizioni del Piano regolatore generale o del piano di governo del territorio, ove previsto dalle leggi regionali.

Inoltre, ai fini di una maggiore funzionalita’ e semplicita’ il regolamento non dovrebbe esser, ne’ un trattato edilizio-urbanistico, ne’ un vademecum per l’operatore.

Nel senso che non deve riprendere, laddove non strettamente necessario, il contenuto delle leggi, magari attraverso trascrizioni ricognitive, massimamente se contenenti varianti: cio’ al fine di evitare, da una lato equivoci interpretativi e dall’altro contrasti normativi sempre possibili in presenza di leggi che posson mutare dall’oggi al domani; il che non puo’ esser fatto dal regolamento comunale.

E’ stato questo uno dei motivi che avevano indotto il legislatore dello “Sblocca Italia” a ipotizzare l’inserimento di una sezione normativa volta a prefigurare uno schema di regolamento unico nazionale, all’insegna della razionalizzazione delle materie e della semplificazione.

Questa sezione e’ stata poi espunta dal decreto, non essendone maturo il tempo, a causa della complessita’ dell’operazione e dell’evoluzione in atto nella materia.

Il Regolamento di Milano recepisce tutte le norme emesse dal 1999 ad oggi, insieme a quelle del Pgt milanese.

Pregio e difetto al tempo stesso di un regolamento “onniscente”, quando sia ricognitivo delle norme di legge: poiche’, se favorisce la “lettura” del sistema normativo, nel momento in cui riporta il contenuto di leggi, rischia di complicarne l’interpretazione ed, al tempo stesso, si inchioda ad una formulazione normativa che potrebbe variare in tempi molto piu’ rapidi di quelli richiesti per la modifica della norma regolamentare.

Tra le positivita’:

– Mostra un particolare riguardo agli edifici ad alta efficienza energetica, che vengono posti al centro dell’attenzione per quanto concerne l’accesso agli incentivi volumetrici e i requisiti minimi di efficienza ed il recupero degli immobili esistenti.

A tal fine consente, ad esempio, la realizzazione di alloggi di dimensioni inferiore a 28 metri quadri, e di bagni ciechi anche in appartamenti di meno di 60 metri quadri.

– Norme severe anche per quanto riguarda il contesto urbano: divieto di realizzare sale da gioco e scommesse vicino a scuole, chiese, parchi e ospedali (esempio peraltro di materia di competenza del piano di governo del territorio); regole precise per l’accessibilità dei locali aperti al pubblico; sostituzione delle fognature.

Criticita’

« Ci sono quattro punti sui quali siamo abbastanza critici.

A – L’obbligo del fascicolo del fabbricato, che serve solo a procurare spese a favore dei tecnici che lo redigeranno: un obbligo dichiarato piu’ volte illegittimo dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, e recentemente oggetto di una impugnativa alla Corte Costituzionale, da parte del Governo Renzi, della legge della Regione Puglia che lo ha di nuovo introdotto.

B – L’obbligo di collaudo statico degli edifici ogni 50 anni e comunque entro un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, se aventi piu’ di 50 anni di anzianita’: con la sanzione, in caso di inadempienza, della inagibilita’ dell’immobile.
Una norma che, a parte gli evidenti problemi di attuabilita’ se si vorranno fare dei collaudi a regola d’arte ed efficaci, comportera’ ingenti e costose operazioni tecniche.

Quando poi , nella storia della nostra citta’ non si son mai verificati crolli di edifici, se non per esplosioni di gas o per lavori edilizi realizzati in cantieri viciniori.

Sul piano legislativo peraltro esiste gia’ l’obbligo del collaudo (oltre che per le opere nuove) a seguito della realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione.

C – L’ obbligo di opere manutentive per la riqualificazione degli immobili, e la presunzione di disuso se si tratta di immobili inutilizzati per un certo periodo di anni con la sanzione del mutamento di destinazione a favore dell’ uso pubblico.

D) la norma che liberalizza il parcheggio delle biciclette nei cortili privati, la quale viola i principi della libera disponibilita’ dei beni anche ai fini della sicurezza. »

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