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Domani si vota. Ecco come!

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venerdì, Aprile 26, 2024

Le operazioni di voto per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica 5 giugno. L’eventuale turno di ballottaggio – previsto solo per i Comuni con più di 15mila abitanti qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi – si svolgerà domenica 19 giugno sempre dalle 7 alle 23.
  COME SI VOTA? Per quanto riguarda i Comuni con più di quindicimila abitanti, l’elettore riceverà dal presidente del seggio una matita copiativa e una scheda di colore azzurro per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Il voto riguarderà: la scelta del primo cittadino, della lista, e di uno o due consiglieri comunali. In quest’ultimo caso, in caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
E’ possibile esprimere il cosiddetto voto disgiunto. Ossia: tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo del candidato sindaco, e tracciando un altro segno sul relativo contrassegno ma per una lista non collegata; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata.
In caso di ballottaggio, le schede riportano prestampati in due distinti rettangoli i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo dove è scritto il nome del candidato che si intende votare.
Nei Comuni con meno di 15mila abitanti il voto si può esprimere tracciando un segno solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata. Oppure manifestando la preferenza per singoli consiglieri, scrivendo il nominativo nelle righe stampate; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; in quelli tra cinquemila e 15mila si possono manifestare non più di due voti di preferenza che però devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

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