
Il presupposto e’ che, in materia di incandidabilita’ e decadenza, la legge Severino introduce sanzioni di tipo penali che non possono essere retroattive.
“Alla luce di tutto quanto sopra esposto” si legge nel ricorso di 27 pagine, ed anche “alla luce delle decisioni definitive del Senato in merito alla sua decadenza dal mandato parlamentare, il ricorrente chiede, fra l’altro, alla Corte” di dichiarare “la responsabilita’ dello Stato italiano per la violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” perche’ l’applicazione delle disposizioni, contenute nel decreto legislativo 235 del 2012, sull’incandidabilita’ e sulla conseguente decadenza dal mandato parlamentare, per una condanna dovuta a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, “e’ contraria al divieto di retroattivita’ delle sanzioni penali”. Perche’, si legge ancora, l’applicazione di queste disposizioni “lede il principio di legalita’, sufficiente predeterminazione e proporzionalita’ delle sanzioni penali”. Il ricorso chiede anche che la Corte dichiari la responsabilita’ dello Stato perche’ l’incandidabilita’ cosi’ come prevista dalle norme in questioni “costituisce una restrizione del diritto di elettorato passivo del ricorrente che non soddisfa i requisiti di legalita’ e proporzionalita’ rispetto allo scopo perseguito e che viola il divieto di discriminazione”, inteso anche come “divieto di trattare in modo uguale situazioni significativamente diverse”. Nel ricorso si sottolinea anche la necessita’ che la Corte Ue intervenga perche’ la decadenza dal mandato parlamentare per sopravvenuta incandidabilita’ “lede in maniera irreversibile il diritto del ricorrente, nella sua veste di leader di uno dei maggiori partiti politici italiani di continuare a rivestire la carica di parlamentare e la legittima aspettativa del corpo elettorale alla permanenza in carica dello stesso per tutta la durata della legislatura per cui e’ stato democraticamente eletto e perche’ la decisione sulla decadenza e’ viziata da manifesto carattere di arbitrarieta’ e sproporzione, essendo fra l’altra affidata ad un organo politico in difetto di qualsiasi possibilita’ di controllo esterno da parte di un’istanza indipendente e imparziale”.
(Fonte Agi)