Trust e adeguati assetti organizzativi.

Inquadramento giuridico, funzione, vantaggi operativi, profili di responsabilità

Il Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Ci si può chiedere quale sia il motivo perché il trust potrebbe essere rilevante negli “adeguati assetti”. L’art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della Crisi, impone all’imprenditore:

– di adottare “assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati”

– di rilevare tempestivamente la crisi  

– di attivarsi per la continuità aziendale  

Il trust, se correttamente strutturato, può diventare uno “strumento di governance” di segregazione patrimoniale e di continuità aziendale contribuendo agli adeguati assetti.

Come il trust si integra negli adeguati assetti?

Il trust può essere inserito come componente dell’assetto organizzativo con funzioni diverse:

A. Assetto patrimoniale

Segregazione di beni strategici (immobili, marchi, partecipazioni) in un patrimonio separato, con finalità:

– protezione da rischi operativi  

– continuità aziendale  

– stabilizzazione della governance  

Questo rientra negli “assetti patrimoniali protettivi”richiesti dall’art. 2086.

B. Assetto amministrativo

Il trustee può assumere funzioni di:

– garante della continuità  

– gestore di beni strategici  

– soggetto terzo che evita conflitti familiari o societari  

→ Contribuisce agli “ assetti amministrativi”

C. Assetto contabile

Il trust richiede:

– rendicontazione periodica  

– tracciabilità dei flussi  

– separazione contabile dei beni  

→ Ciò rafforza gli “assetti contabili”.

3. Tipologie di trust utili per gli adeguati assetti

Le strutture più utilizzate sono:

– Trust di garanzia

– Trust di continuità aziendale

– Trust familiare con governance societaria

– Escrow trust per isolare rischi specifici  

– Trust liquidatorio in caso di crisi  

4. Vantaggi del trust negli adeguati assetti

A) Segregazione patrimoniale

I beni conferiti:

– non sono aggredibili dai creditori del disponente  

– non sono soggetti a esecuzioni  

– non rientrano nella massa fallimentare  

→ Questo è un assetto protettivo riconosciuto dalla giurisprudenza.

B);Continuità aziendale

Il trust può:

– mantenere la proprietà delle quote  

– garantire la stabilità della governance  

– evitare blocchi decisionali in caso di morte o incapacità dell’imprenditore  

C) Prevenzione della crisi

Il trustee può essere incaricato di:

– monitorare indicatori di crisi  

– attivare procedure di allerta  

– proteggere beni strategici  

D) Responsabilità dell’imprenditore

L’adozione di un trust può dimostrare:

– diligenza  

– prevenzione  

– adeguatezza degli assetti  

→ È un elemento difensivo in caso di responsabilità ex art. 2476, 2486, 2086 c.c.

E) Profili critici da gestire

Per essere valido come “assetto adeguato”, il trust deve essere:

– correttamente strutturato (non simulato)  

– dotato di regolamento operativo

– con trustee professionale o indipendente

– con rendicontazione periodica

– con chiara finalità aziendale o patrimoniale

La giurisprudenza rifiuta i trust “di comodo”.

F) Clausole essenziali per un trust conforme agli adeguati assetti

Ogni trust utilizzato per assetti organizzativi deve contenere:

– clausola di segregazione rafforzata

– clausola di continuità aziendale

– clausola di monitoraggio della crisi

– clausola di intervento del trustee in caso di eventi critici

– clausola di governance societaria

– clausola di rendicontazione periodica

Per rendere più chiara la necessità di una clausola di tal genere illustro sinteticamente  cosa potrebbe essere inserito : “il Trustee è incaricato di monitorare gli indicatori di crisi dell’impresa conferente, di segnalare tempestivamente al Disponente e agli organi societari eventuali squilibri economico-finanziari e di adottare le misure necessarie alla tutela dei beni in trust, in conformità all’art. 2086 c.c. e alla normativa sulla crisi d’impresa.” Quando il trust è particolarmente utile? Per :

 – imprese familiari  

– imprenditori anziani o con problemi di salute  

– patrimoni immobiliari rilevanti  

– società con rischio di contenziosi  

– passaggi generazionali  

– imprese con esposizioni bancarie  

In conclusione ! Il trust, se correttamente progettato, è uno strumento perfettamente compatibile con gli adeguati assetti organizzativi e può diventare:

– un presidio di governance  

– un meccanismo di protezione  

– un elemento di prevenzione della crisi  

– una garanzia per creditori e stakeholder

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