Ci si può chiedere quale sia il motivo perché il trust potrebbe essere rilevante negli “adeguati assetti”. L’art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della Crisi, impone all’imprenditore:
– di adottare “assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati”
– di rilevare tempestivamente la crisi
– di attivarsi per la continuità aziendale
Il trust, se correttamente strutturato, può diventare uno “strumento di governance” di segregazione patrimoniale e di continuità aziendale contribuendo agli adeguati assetti.
Come il trust si integra negli adeguati assetti?
Il trust può essere inserito come componente dell’assetto organizzativo con funzioni diverse:
A. Assetto patrimoniale
Segregazione di beni strategici (immobili, marchi, partecipazioni) in un patrimonio separato, con finalità:
– protezione da rischi operativi
– continuità aziendale
– stabilizzazione della governance
Questo rientra negli “assetti patrimoniali protettivi”richiesti dall’art. 2086.
B. Assetto amministrativo
Il trustee può assumere funzioni di:
– garante della continuità
– gestore di beni strategici
– soggetto terzo che evita conflitti familiari o societari
→ Contribuisce agli “ assetti amministrativi”
C. Assetto contabile
Il trust richiede:
– rendicontazione periodica
– tracciabilità dei flussi
– separazione contabile dei beni
→ Ciò rafforza gli “assetti contabili”.
3. Tipologie di trust utili per gli adeguati assetti
Le strutture più utilizzate sono:
– Trust di garanzia
– Trust di continuità aziendale
– Trust familiare con governance societaria
– Escrow trust per isolare rischi specifici
– Trust liquidatorio in caso di crisi
4. Vantaggi del trust negli adeguati assetti
A) Segregazione patrimoniale
I beni conferiti:
– non sono aggredibili dai creditori del disponente
– non sono soggetti a esecuzioni
– non rientrano nella massa fallimentare
→ Questo è un assetto protettivo riconosciuto dalla giurisprudenza.
B);Continuità aziendale
Il trust può:
– mantenere la proprietà delle quote
– garantire la stabilità della governance
– evitare blocchi decisionali in caso di morte o incapacità dell’imprenditore
C) Prevenzione della crisi
Il trustee può essere incaricato di:
– monitorare indicatori di crisi
– attivare procedure di allerta
– proteggere beni strategici
D) Responsabilità dell’imprenditore
L’adozione di un trust può dimostrare:
– diligenza
– prevenzione
– adeguatezza degli assetti
→ È un elemento difensivo in caso di responsabilità ex art. 2476, 2486, 2086 c.c.
E) Profili critici da gestire
Per essere valido come “assetto adeguato”, il trust deve essere:
– correttamente strutturato (non simulato)
– dotato di regolamento operativo
– con trustee professionale o indipendente
– con rendicontazione periodica
– con chiara finalità aziendale o patrimoniale
La giurisprudenza rifiuta i trust “di comodo”.
F) Clausole essenziali per un trust conforme agli adeguati assetti
Ogni trust utilizzato per assetti organizzativi deve contenere:
– clausola di segregazione rafforzata
– clausola di continuità aziendale
– clausola di monitoraggio della crisi
– clausola di intervento del trustee in caso di eventi critici
– clausola di governance societaria
– clausola di rendicontazione periodica
Per rendere più chiara la necessità di una clausola di tal genere illustro sinteticamente cosa potrebbe essere inserito : “il Trustee è incaricato di monitorare gli indicatori di crisi dell’impresa conferente, di segnalare tempestivamente al Disponente e agli organi societari eventuali squilibri economico-finanziari e di adottare le misure necessarie alla tutela dei beni in trust, in conformità all’art. 2086 c.c. e alla normativa sulla crisi d’impresa.” Quando il trust è particolarmente utile? Per :
– imprese familiari
– imprenditori anziani o con problemi di salute
– patrimoni immobiliari rilevanti
– società con rischio di contenziosi
– passaggi generazionali
– imprese con esposizioni bancarie
In conclusione ! Il trust, se correttamente progettato, è uno strumento perfettamente compatibile con gli adeguati assetti organizzativi e può diventare:
– un presidio di governance
– un meccanismo di protezione
– un elemento di prevenzione della crisi
– una garanzia per creditori e stakeholder
