Nel dibattito giuridico contemporaneo, pochi temi sono tanto fraintesi quanto il rapporto tra tutela dei creditori e strumenti di segregazione patrimoniale. Il confronto tra l’azione revocatoria di matrice civilistica e il sistema inglese offre una chiave di lettura netta: non è il trust a essere il problema, ma l’uso che se ne fa.
Nel diritto italiano, l’art. 2901 c.c. rappresenta da sempre il baluardo contro gli atti dispositivi pregiudizievoli. Una norma potente, ma spesso applicata con un riflesso quasi automatico nei confronti del trust, percepito – talvolta aprioristicamente – come strumento sospetto. Il risultato è un approccio difensivo, non sempre coerente con la complessità delle operazioni economiche moderne.
Nel Regno Unito, invece, il paradigma è rovesciato. Il trust non è un corpo estraneo, ma un pilastro del sistema. È riconosciuto, utilizzato, valorizzato. Ma – ed è qui il punto decisivo – non è mai sottratto al controllo sostanziale. Il legislatore inglese non ha bisogno di “temere” il trust: ha strumenti più raffinati per colpire l’abuso. La disposizione chiave è contenuta nella Insolvency Act 1986, in particolare nella Section 423. Non si parla di revocatoria, ma di transactions defrauding creditors: atti che, pur formalmente validi, sono diretti a sottrarre risorse ai creditori. Il focus non è sulla struttura giuridica, ma sull’intento. È una differenza culturale prima ancora che normativa. Nel sistema inglese:
• non serve dimostrare una costruzione artificiosa complessa
• è sufficiente provare che l’operazione ha l’effetto (o lo scopo) di danneggiare i creditori
• il giudice dispone di un potere ampio, modellato dall’equity, per ripristinare l’equilibrio
E soprattutto: il trust non viene “colpito” in quanto tale. Viene colpito solo quando è abusato.
Questo approccio trova conferma anche nella giurisprudenza più autorevole, come nel caso Prest vs Petrodel Resources Ltd, dove la Corte Suprema ha chiarito che le strutture giuridiche non possono essere utilizzate come schermo per occultare la realtà economica. Se il controllo resta in capo al disponente, la segregazione diventa una finzione. Il messaggio è limpido: la forma non salva, se la sostanza tradisce.
Ed è qui che emerge la distanza con l’Italia. Nel nostro ordinamento, il trust – pur riconosciuto – vive ancora una fase di ambiguità applicativa. Non è raro che venga trattato come un corpo estraneo, un’eccezione da giustificare più che uno strumento da comprendere. Ne deriva una tensione interpretativa che finisce per penalizzare anche le operazioni perfettamente legittime. L’esperienza inglese dimostra invece che è possibile un equilibrio diverso:
• piena legittimazione dello strumento
• controllo rigoroso sull’abuso
• centralità del comportamento, non del modello giuridico
In altri termini, Londra non chiede se esista un trust. Chiede se quel trust è vero. E questa domanda, oggi, dovrebbe iniziare a risuonare anche nei tribunali italiani. Perché il vero rischio non è il trust ben costruito, ma continuare a combattere gli strumenti, anziché gli abusi.
In un contesto economico sempre più globale, dove patrimoni, giurisdizioni e interessi si intrecciano, la lezione inglese appare difficilmente ignorabile: la tutela dei creditori non si rafforza negando la complessità, ma governandola. E il trust, se correttamente utilizzato, non è una minaccia, ma parte della soluzione.
