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Sblocca Italia Legge 12 Settembre 2014 N.133 – Acquisto Casa Agevolato e matrimonio

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Il Presidente Assoedilizia Clerici, a Milano nel Cortile degli Spiriti Sapienti

Sblocca Italia Legge 12 Settembre 2014 N.133 – Acquisto Casa Agevolato e matrimonio – Interrogativi sulla sua applicazione

A s s o e d i l i z i a

SBLOCCA ITALIA

In caso di acquisto casa agevolato i coniugi o, sposandosi, non devono convivere o, se convivono, non debbono sposarsi ?

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici

A proposito dello “Sblocca Italia” c’e’ da porsi qualche interrogativo.

Il decreto “Sblocca Italia” varato dal Governo Renzi e convertito nella legge 12 Settembre 2014 N.133 all’art. 21, nell’ intento di favorire un alleggerimento dello stock di case invendute in mano ai costruttori, ed al tempo stesso l’immissione nel mercato di abitazioni a canone di locazione contenuto, prevede una deduzione ai fini Irpef del 20 per cento del prezzo di acquisto per chi compera un immobile residenziale e lo loca, sembrerebbe nella forma del contratto libero, a determinate condizioni.

Fra queste, una limitazione del canone locativo che non deve superare quello concordato ai fini della stipula dei contratti agevolati.

Ma l’acquirente/locatore, si trova di fatto costretto a dover locare utilizzando proprio il canale dei contratti agevolati; cio’ al fine di evitare quella verifica di congruita’. (parametrata al 10 per cento del valore catastale ) del canone stesso, che scatterebbe, in caso di contratto libero, in base alla Finanziaria del 2005.

Egli stipula dunque un contratto che dura per legge al massimo cinque anni, mentre l’obbligo posto dallo Sblocca Italia di mantenere in locazione deve durare almeno otto anni.

Vero e’ che, per non perdere retroattivamente i benefici di legge, il compratore/locatore ha un anno di tempo per riaffittare: ma non e’ cosa automatica.
Quindi si prefigura un percorso ad ostacoli.
* * *
Sempre al medesimo articolo e’ poi previsto che la agevolazione non sia applicabile se sussiste un rapporto di parentela di primo grado tra acquirente/locatore e inquilino: il rapporto, per intendersi, tra genitori e figli.

Sembrerebbero quindi fatti salvi i rapporti di coniugio e gli altri di parentela di grado maggiore.

Ma, se il discorso e’ pacifico quando si tratti di nonni o zii e nipoti, perche’ gli stessi non sono solitamente conviventi, diventa piu’ arduo ove si tratti di coniugi conviventi.

Risulta evidente infatti come possa darsi luogo, in tal caso, ad un contratto di locazione simulato, dal punto di vista, sia soggettivo, sia oggettivo.
Un contratto tra due coniugi conviventi dei quali l’uno e’ il locatore e l’altro il conduttore della casa acquistata.

Ad un contratto cioe’ probabilmente nullo che potrebbe produrre una chiara elusione fiscale: insomma una sorta di abuso del diritto.

La norma dello Sblocca Italia, quindi, ove i due “promessi” decidessero sposandosi di convivere, potrebbe avere una portata decisamente dissuasiva dal matrimonio civile o concordatario.

Se cio’ fosse, i coniugi o, sposandosi, non devono convivere o, se convivono, non debbono sposarsi ?

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