Referendum sulla giustizia, le ragioni del Sì alla separazione delle carriere.

Intervista all' avvocato Fabio Federico- fronte de "Sì"

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L'avv. Fabio Federico

In vista del referendum sulla riforma della giustizia, Informazione Quotidiana propone una serie di interviste a esponenti dei diversi fronti del dibattito. L’obiettivo è offrire ai lettori strumenti chiari per comprendere i contenuti della riforma. Conoscere per deliberare.

Qual è oggi il problema principale della magistratura italiana?

I problemi sono diversi e si sono accumulati nel tempo. La magistratura è un potere fondamentale dello Stato, ma la sua organizzazione – soprattutto il sistema di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura – mostra difficoltà nel garantire pienamente alcuni principi della Costituzione.

Il nodo principale riguarda la terzietà del giudice. Con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione, tra il 1999 e il 2000, è stato introdotto il modello del “giusto processo”. Tuttavia l’ordinamento giudiziario non si è ancora adeguato del tutto a quei valori.

Questa situazione è una specifica anomalia italiana?

In parte sì. In molti Paesi esiste una separazione tra magistratura giudicante e pubblica accusa. In Italia invece giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e allo stesso sistema di autogoverno.

Va detto però che ogni ordinamento ha una propria storia. In Italia il dibattito sulla separazione delle carriere esiste fin dalla nascita della Repubblica. Nel tempo sono state avanzate varie proposte di riforma con l’obiettivo di distinguere più nettamente il ruolo del giudice da quello del pubblico ministero.

Chi si oppone alla riforma sostiene in modo infondato che separare le carriere potrebbe mettere a rischio l’autonomia della magistratura, rendendola più esposta all’influenza del potere esecutivo.

L’unità tra magistratura requirente e giudicante nasce nel periodo fascista. Come si spiega che oggi il pieno superamento di questo principio, in nome di una cultura giuridica garantista, venga interpretato da alcuni come autoritarismo?

L’unità tra magistratura inquirente e giudicante risale effettivamente al fascismo e fu sostenuta soprattutto da Dino Grandi, in un contesto di forte centralizzazione dei poteri statali. Il regime, ovviamente, non tutelava i diritti dei cittadini.

Con la Costituzione repubblicana passiamo a un sistema di equilibrio tra i poteri. Tuttavia la Repubblica eredita alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario precedente, che nel tempo sono stati attenuati o superati.

La riforma oggi proposta con il referendum si muove proprio in questa direzione. Il processo penale italiano è passato da  “inquisitorio” ad “accusatorio”. In questo sistema chi accusa e chi giudica hanno ruoli distinti. Deve essere chiaro però che l’obiettivo non è indebolire la magistratura, ma rendere l’organizzazione della giustizia coerente con i principi del giusto processo previsti dalla Costituzione.

Prima della riforma Vassalli del 1989 come funzionava il processo penale?  E’ vero che nel sistema inquisitorio l’imputato era giudicato e accusato dalla stessa persona?

Nel sistema inquisitorio esisteva il giudice “ istruttore” che raccoglieva unilateralmente le prove nelle indagini e di fatto le formava senza alcun contradditorio con la controparte, poco spazio rimaneva alla difesa che era marginalizzata e priva di strumenti capaci di contrastare l’azione penale pubblica. Questo sistema era tipico  degli “Stati di polizia” del Novecento, tra cui il fascismo ove lo Stato controllava il sistema giudiziario e lo strumentalizzava per rafforzare la compressione dei diritti fondamentali. Nel 1948 con la Repubblica cambia la Costituzione, ma il codice di procedura penale resta quello degli anni 30. Le cose sono cambiate solo nel 1989 quando  il nostro processo penale è passato ad un modello di tipo accusatorio.

Questo modello fu voluto da uno dei più importanti antifascisti democratici della cultura giuridica italiana, il socialista medaglia d’argento alla Resistenza, Giuliano Vassalli. Cosa cambia con il sistema accusatorio?

La riforma  introduce il principio della terzietà del giudice. Il giudice non indaga più e non costruisce le prove. Le prove si formano nel processo, attraverso il contraddittorio tra le parti. Da una parte c’è il pubblico ministero, che sostiene l’accusa e presenta le fonti di prova. Dall’altra c’è la difesa del cittadino, che le contesta e ne produce altre. Il giudice resta terzo e decide sulla base di ciò che emerge nel dibattimento. Le parti quindi si confrontano davanti a un giudice imparziale. Il fatto che oggi giudici e pubblici ministeri appartengano ancora allo stesso ordine e allo stesso organo di autogoverno è un retaggio del vecchio sistema. E questo, inevitabilmente, pesa ancora molto  sul processo penale, soprattutto per la politicizzazione correntizia legata all’elezione dei membri del CSM.

Chi si oppone al referendum  sostiene che  già oggi la separazione esiste.

È un’obiezione che non coglie il punto strutturale del problema. Oggi la legge Cartabia consente un solo passaggio nella carriera tra le due diverse funzioni. Ma è una legge ordinaria e può sempre cambiare. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2000, ha chiarito che la Costituzione non impone né esclude la carriera unica, ma che una vera separazione delle carriere richiede una riforma strutturale dell’ordinamento giudiziario  che quindi richiede  una legge costituzionale.

La riforma prevede due diversi Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Come funzionerebbe? E che ruolo avrebbe il sorteggio?

Oggi l’articolo 104 della Costituzione stabilisce che i membri del Consiglio Superiore della Magistratura siano eletti per due terzi dai magistrati e per un terzo dal Parlamento.

La riforma introduce due novità.

La prima è la creazione di due CSM distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, in coerenza con la separazione delle carriere.

La seconda riguarda la scelta dei membri togati. Oggi i membri togati sono eletti dai magistrati. Con la riforma verrebbero invece individuati tramite sorteggio tra magistrati appartenenti all’ordinamento giudiziario. L’obiettivo è ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura. Le associazioni dei magistrati perderebbero così gran parte dell’influenza legata alle elezioni dei membri togati del CSM. Il Consiglio sarebbe così più indipendente. Il CSM infatti non è un parlamento, né un organo politico. Deve gestire in modo imparziale carriere, incarichi e procedimenti disciplinari. Il potere esercitato dalla magistratura incide profondamente nel sistema giudiziario: il giudice oltre a decidere le controversie, interpreta la legge ed ha possibilità di sollevare questioni di costituzionalità sulle leggi. Proprio l’esercizio del potere giurisdizionale deve garantire la massima imparzialità.

Se la riforma fosse approvata, quale cambiamento dovrebbe percepire il cittadino quando entra in un’aula di giustizia?

Il cittadino dovrebbe percepire con maggiore chiarezza che il giudice è davvero terzo e imparziale rispetto all’accusa.

Una riforma costituzionale stabilisce un principio. Gli effetti concreti si vedranno poi attraverso le leggi ordinarie che rafforzeranno la terzietà del giudice nel processo penale. Faccio un esempio. L’articolo 358 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero debba svolgere indagini anche a favore dell’indagato. Tuttavia la giurisprudenza ha stabilito che la violazione di questa norma non comporta sanzioni. Questo mostra quanto sia importante distinguere in modo più netto tra chi accusa e chi giudica. Sarebbe solo l’inizio di un percorso per rendere la giustizia più vicina al cittadino.

Lei fa parte del Comitato “Pannella, Sciascia, Tortora”. Ce ne vuole parlare?

Abbiamo scelto questi tre nomi perché rappresentano la tradizione garantista in Italia. Il Partito Radicale sostiene da sempre la separazione delle carriere. Già nel 2000 i radicali promossero un referendum su questo tema. C’è poi il caso emblematico di Enzo Tortora, uno degli errori giudiziari più drammatici della storia italiana. Ma casi simili, meno noti, sono molti. La separazione delle carriere serve proprio a evitare una vicinanza strutturale tra chi accusa e chi giudica. Finché pubblico ministero e giudice appartengono allo stesso ordine e allo stesso sistema di autogoverno, il rischio di squilibrio resta. Una democrazia matura si fonda sull’equilibrio dei poteri e su un sistema di diritto coerente. Nel sistema della giustizia italiana questo equilibrio, secondo noi, non è ancora  realizzato del tutto  e il cittadino non è  pienamente  garantito.

 Avv. Fabio Federico (Reggio Calabria, 1 agosto 1972) è avvocato cassazionista del Foro di Roma, specializzato in diritto penale e penale dell’economia. È direttore della Scuola di Alta Formazione “Mauro Mellini” della Fondazione Marco Pannella ed è attivo in ambito associativo e politico nella difesa dei diritti umani. Fa parte del comitato Pannella-Sciascia- Tortora per il si al referendum.