Qual è oggi il vero problema della magistratura italiana?
A mio parere il problema è, sul versante esterno, la perdita di credibilità e, su quello interno, l’eccesso di carrierismo alimentato dalla progressiva gerarchizzazione degli uffici specialmente del pubblico ministero. La separazione non è un problema della magistratura né una soluzione, purtroppo è vista come soluzione da chi non gradisce, o addirittura non accetta, certe decisioni giudiziarie.
Si parla di “anomalia italiana”.
Nessuna anomalia, ma una risorsa. Si dirà che all’estero vigono sistemi diversi e il PM è “separato”, ma si dimentica che in certi paesi c’è un giudice istruttore che fa le indagini delicate (Francia), in altri c’è una carriera unica tra magistrati, avvocati e notai (Germania). Laddove il PM sia soggetto all’esecutivo, o addirittura non esista una tale figura (paesi anglosassoni), vi è una tradizione democratica più radicata e i sistemi giudiziari sono molto diversi, anche elettivi. Altre realtà non hanno ben 4 organizzazioni mafiose, non hanno avuto i terrorismi, le stragi di stato, la P2, tangentopoli, gli abusi delle forze di polizia tipo di quelli di Genova e di certi istituti di pena.
Il “giusto processo” richiede davvero la separazione delle carriere?
Il giusto processo è già “costituzionalizzato” nell’art. 111 e la separazione delle carriere è di fatto assicurata dalla legge ordinaria che ha limitato il passaggio di funzioni riducendolo a percentuali inferiori all’1%
Dal 1989 abbiamo un sistema accusatorio. Accusa e giudice sono già distinti. Perché non basta?
Il sistema accusatorio è un sistema processuale e pertanto chi accusa e chi giudica devono essere distinti sul piano processuale. Le regole del codice di procedura approvate con legge ordinaria, sono più che sufficienti ad assicurare equidistanza del giudice rispetto alle parti. Inserire nella Carta Costituzionale tale distinzione è un fuor d’opera, ma il disegno politico di controllare il pm, dopo averlo separato, ha trovato facile sponda nelle camere penali che vedono nella separazione una sorta di trofeo di battaglia.
Si dice che giudici e PM condividano una stessa cultura.È un problema reale o una semplificazione polemica?
In realtà anche questa è una risorsa. Il PM è il primo magistrato nel quale si imbatte il cittadino. Nelle indagini preliminari, prima del processo, spesso è anche l’unico. È lui che decide se archiviare la sua posizione o chiedere il processo, se lasciarlo a piede libero o applicare una misura cautelare e quale; in caso di arresto decide se liberarlo o meno. Queste sono alcune delle decisioni che passano attraverso il PM. Per questo noi cittadini abbiamo bisogno di un PM equo, imparziale, obiettivo, con la formazione, la mentalità, la cultura e l’indipendenza del giudice, di un PM ancora più giudice e meno accusatore.
Il PM nasce giudice, si prepara e affronta un concorso selettivo per diventare giudice, ha dentro di sé la voglia di giustizia, essere giudici significa riconoscere il primato della legge e applicarla a tutti nello stesso modo.
Oggi si parla di separazione solo formale.
La separazione processuale esiste ed è stata via via accentuata e può essere ancora perfezionata con legge ordinaria per renderla più conforme ai principi del giusto processo enunciati nell’art. 111 della Costituzione. Del resto, se la legge ordinaria violasse tali principi sarebbe dichiarata incostituzionale ed espulsa dall’ordinamento.
I contrari al referendum parlano di rischio per l’indipendenza della magistratura. È un rischio concreto o uno spauracchio?
Il rischio è concreto e attuale. I costituenti hanno pensato a questa architettura costituzionale in cui la magistratura è un corpo unitario, dotato di autogoverno e indipendente nel suo complesso da ogni altro potere, in particolare dall’esecutivo, per dare maggiori garanzie di tenuta democratica dopo l’esperienza della dittatura.
Attraverso la divisione delle magistrature, la mortificazione degli organi di autogoverno estratti a sorte ed espropriati del fondamentale potere disciplinare, si indebolisce il potere giudiziario a vantaggio di quello esecutivo, alterando i necessari equilibri e la reciproca indipendenza.
La riforma separando la magistratura (le carriere sono già separate), rende ontologicamente diversi sul piano costituzionale magistrati giudicanti e requirenti, pone le premesse per non estendere al pm le garanzie di indipendenza previste per il giudice. L’art. 101 della costituzione prevede che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”: l’occasione sarebbe stata buona per sostituire alla parola “giudici” quella di “magistrati”, ma non è accaduto e questo la dice lunga sui programmi futuri.
Il CSM è accusato di essere dominato dalle correnti. L’elezione dei suoi membri è ancora una garanzia o è diventata parte del problema?
Anche i partiti hanno spesso dato pessima prova, ma a nessuno è mai venuto in mente di abolire le elezioni e di estrarre a sorte i parlamentari. Le elezioni sono essenziali in democrazia.
Qualsiasi gruppo di persone, a tutti i livelli, è attraversato da correnti di pensiero e sensibilità diverse sul modo di interpretare un ruolo. Importante che, al di là di spontanee aggregazioni, non si creino centri di potere deviati o devianti, ma sarebbe una patologia da affrontarsi caso per caso e la politica dovrebbe tenersi lontana dai singoli magistrati che possano avere la tentazione di diventare collaterali.
Il sorteggio è inoltre squilibrato: i laici di nomina politica saranno sorteggiati previa elezione (ma non è dato sapere con quale maggioranza su quale rosa di sorteggiabili), per i togati invece è previsto il sorteggio secco.
Ciò non può che affievolire il prestigio e l’autorevolezza del CSM che, quale organo di autogoverno, deve essere un presidio di indipendenza.
È significativo che le Camere Penali nel 2019 abbiano scritto che il sorteggio per l’elezione del CSM sarebbe un’ autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali sull’elettorato attivo e passivo.
La riforma non interviene direttamente sul rapporto tra pubblico ministero e potere esecutivo. Tuttavia, secondo alcuni critici, la separazione delle carriere potrebbe nel tempo avvicinare il PM alla sfera dell’esecutivo.
Sentiamo dire che la riforma costituzionale non cambia nulla per l’indipendenza del PM, anzi la rafforza. Se la rafforzasse sarebbe un pericolo aggiuntivo perché un controllo sarebbe forse anche opportuno. Infatti, una magistratura requirente separata, dovrebbe essere ricondotta a un collegamento con il potere politico atteso che, all’interno di un corpo di PM numericamente ridotto e gerarchico, lasciare intatte le attuali garanzie di indipendenza esporrebbe al rischio di una concentrazione di incontrollati poteri nelle mani dei vertici.
L’approvazione di questa riforma, quindi, non diventa altro che il primo, indispensabile passaggio per arrivare a una egemonia governativa da completare attraverso il presidenzialismo, la riforma elettorale, la discrezionalità dell’azione penale, il controllo della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti e innanzi tutto del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
Se passa la riforma, il cittadino cosa cambia davvero entrando in un’aula di giustizia?
Il cambiamento non potrà che essere lento. C’è ancora una generazione di PM che nasce giudice. Giudice e pubblico ministero sono comunque uniti dal fatto che sono entrambi imparziali e non hanno interesse ad un determinato esito del processo.
Tuttavia, nel tempo, un PM sganciato dal giudice e dalla cultura della giurisdizione, reclutato con un concorso separato e formato in una scuola separata, nonché valutato separatamente, rischia di perdere imparzialità, diventando un mero accusatore, un avvocato della polizia incaricato di sostenere esclusivamente le ragioni dell’accusa.
Inoltre, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare rischia di creare eccessive pressioni. Chi giudica sotto pressione, chi non è sereno perché teme che dalla propria attività di giudizio possano derivare conseguenze negative, rischia di sbagliare ovviamente a favore del più forte, di quello che individua come più pericoloso per lui.
Allora il rischio è che le leggi diventino sempre più come le ragnatele: i forti le sfondano e i deboli ci rimangono impigliati.
Si citano spesso gli errori giudiziari per sostenere la riforma.
Sentiamo parlare spesso di errori giudiziari e di mancanza di conseguenze disciplinari o professionali per chi li avrebbe commessi. Occorre sgombrare il capo da equivoci: le assoluzioni non sono necessariamente errori giudiziari frutto di responsabilità individuali. L’assoluzione appartiene alla fisiologia degli esiti del processo essendo prevista dalla legge. Esistono tre gradi di giudizio proprio per correggere decisioni sbagliate. Si può parlare di errore giudiziario solo quando viene assolto un colpevole o, peggio, condannato un innocente con sentenza irrevocabile. In tal caso c’è il rimedio della revisione. Il giudice decide in scienza e coscienza sulla base di un libero convincimento, ma ha l’obbligo motivare per consentire un controllo sulla correttezza del ragionamento logico giuridico, la sua dunque non è un’operazione scientifica di tipo matematico. Un’assoluzione può dipendere anche da un cambiamento della legge o della giurisprudenza, da un testimone che non ricorda o cambia versione, dall’emersione di una nuova prova, dal fatto che nel processo il pm è diverso da quello che ha esercitato l’azione penale, dal fatto che può sbagliare anche il giudice che assolve.
I risarcimenti per le ingiuste detenzioni sono sacrosanti, è un principio di civiltà risarcire chi è stato colpito da misure cautelari, legittimamente applicate sulla base di un quadro indiziario, ma che poi è stato assolto perché quel quadro non era sufficiente per una condanna, senza che siano stati necessariamente commessi errori individuali.
Se non questa, quale riforma serve davvero alla giustizia italiana?
Servono investimenti su risorse umane e materiali, occorre colmare vuoti di organico soprattutto del personale amministrativo, indispensabile per il funzionamento degli uffici. Occorre implementare e modernizzare l’informatica e soprattutto intervenire sulla durata dei processi attraverso una riforma del codice di procedura penale.
* Massimo Mannucci (1962), laureato in Giurisprudenza a Pisa, è magistrato dal 1993. Dopo l’avvio come PM a Marsala, opera dal 1999 presso la Procura di Livorno, dove ha ricoperto anche il ruolo di Procuratore facente funzioni. Autore di articoli giuridici, ha anche pubblicato tre libri di narrativa.
