La crescente utilizzazione del trust quale strumento di detenzione di partecipazioni societarie pone un problema di governance particolarmente interessante: quale rapporto esiste tra il Protector di un trust regolato dalla legge di Jersey e il collegio sindacale della società italiana le cui quote o azioni appartengono al fondo in trust?
La risposta non può essere ricercata attraverso una semplice assimilazione delle due figure. Protector e sindaco appartengono infatti a due ordinamenti funzionali differenti, esercitano poteri diversi, tutelano interessi diversi e, soprattutto, sono sottoposti a regimi di responsabilità distinti. Il Protector opera sul piano del trust. Il collegio sindacale opera sul piano della società. L’uno controlla, nei limiti stabiliti dal trust deed, l’esercizio delle prerogative del trustee; l’altro vigila sulla legalità e sulla corretta amministrazione della società partecipata. Quando il trust possiede una società, si realizza pertanto una governance “a doppio livello”, nella quale la corretta delimitazione delle competenze diventa essenziale per evitare sovrapposizioni, conflitti di interesse e responsabilità incrociate.
1. Il Protector nel sistema Jersey
La Trusts (Jersey) Law 1984 non costruisce il Protector come un organo societario né come un secondo trustee. La sua posizione deriva principalmente dai terms of the trust, vale a dire dall’atto istitutivo e dagli eventuali atti successivi che disciplinano i suoi poteri. La legislazione Jersey riconosce tuttavia espressamente la possibilità di attribuire a soggetti diversi dal trustee poteri estremamente incisivi. L’art. 9A della Trusts (Jersey) Law 1984, nella versione vigente dal 20 marzo 2026, consente che siano riservati o attribuiti poteri comprendenti, tra gli altri:
- la modifica del trust;
- determinate decisioni relative a distribuzioni di capitale o reddito;
- la nomina o rimozione degli officers di società nelle quali il trust detiene direttamente o indirettamente una partecipazione;
- direttive concernenti acquisto, vendita, gestione, pegno o finanziamento dei trust assets;
- nomina e rimozione di trustee e di altri titolari di poteri;
- modifica della proper law;
- subordinazione di determinati poteri del trustee al consenso di un’altra persona indicata nell’atto di trust.
Particolarmente significativa è la previsione secondo cui l’attribuzione di tali poteri non rende, per ciò solo, il loro titolare trustee. È esattamente in questo spazio che normalmente viene collocato il Protector.
2. La partecipazione societaria resta formalmente esercitata dal trustee
Se il patrimonio del trust comprende il 100% delle quote di una società italiana, il socio, sotto il profilo civilistico, è normalmente il trustee nella sua qualità fiduciaria. È quindi il trustee che interviene nell’assemblea e che esercita i diritti inerenti alla partecipazione.
Il Protector può però essere chiamato dal trust deed ad autorizzare preventivamente alcune decisioni. Si può, ad esempio, prevedere il consenso del Protector per:
- nomina e revoca degli amministratori;
- cessione della partecipazione;
- fusioni e scissioni;
- aumenti o riduzioni di capitale;
- indebitamento superiore a determinate soglie;
- rilascio di garanzie;
- distribuzione di dividendi straordinari;
- acquisizioni o cessioni di aziende;
- modificazione dell’oggetto sociale;
- liquidazione volontaria della partecipata.
La distinzione deve però rimanere evidente: il trustee esercita il diritto sociale; il Protector esercita un potere relativo all’amministrazione del trust. È una differenza sostanziale, non puramente formale.
3. Il Protector non è il collegio sindacale della partecipata
Il collegio sindacale appartiene invece esclusivamente all’ordinamento societario della partecipata. Il suo compito non consiste nel proteggere i beneficiari del trust né nel verificare che il trustee rispetti il trust deed. I sindaci devono controllare la società. Essi dispongono di autonomi poteri di ispezione, informazione e controllo e svolgono le funzioni loro attribuite dal codice civile e, ove applicabile, dalla disciplina della revisione legale. Il collegio sindacale non è pertanto gerarchicamente subordinato:
- al trustee;
- al Protector;
- al disponente;
- ai beneficiari del trust.
Neppure quando il trust possiede il 100% della società. Questo è un punto fondamentale. Il socio può nominare il collegio sindacale secondo le regole societarie applicabili, ma, una volta intervenuta la nomina, il sindaco non diventa un mandatario del socio. La sua funzione è istituzionalmente autonoma.
4. Due controllori, ma due responsabilità profondamente diverse
È proprio sul terreno della responsabilità che emerge con maggiore chiarezza la differenza tra Protector e sindaco.
Responsabilità del Protector
Il Protector risponde principalmente in relazione al trust e ai beneficiari. La responsabilità dipenderà:
- dalla legge regolatrice del trust;
- dal contenuto concreto del trust deed;
- dalla natura fiduciaria o meno dello specifico potere esercitato;
- dal modo in cui il potere è stato esercitato.
La giurisprudenza Jersey ha assunto una posizione particolarmente significativa. Nel caso In re Piedmont Trust and Riviera Trust [2021] JRC 248, la Royal Court ha affermato che il Protector, nell’esercizio dei poteri rilevanti in quella fattispecie, deve obblighi fiduciari verso i beneficiari e deve poter ricevere le informazioni ragionevolmente necessarie per poter adempiere tali obblighi. Il Protector non può quindi utilizzare il proprio potere di consenso o veto:
- arbitrariamente;
- per interesse personale;
- perseguendo finalità estranee al trust;
- per favorire illegittimamente un beneficiario;
- trascurando circostanze rilevanti;
- utilizzando il potere per una finalità diversa da quella per cui gli è stato attribuito.
La Trusts (Jersey) Law contempla inoltre espressamente l’intervento della Corte rispetto all’esercizio di poteri fiduciari riguardanti il trust o il trust property. La responsabilità del Protector è quindi essenzialmente una responsabilità fiduciaria collegata all’esercizio dei poteri attribuitigli. Non è automaticamente la stessa responsabilità del trustee. E soprattutto non coincide con quella dell’amministratore o del sindaco della società partecipata.
5. La responsabilità del sindaco è invece una responsabilità societaria tipizzata
Completamente differente è la posizione dei componenti del collegio sindacale. L’art. 2407 c.c., profondamente modificato dalla legge 14 marzo 2025 n. 35, stabilisce che i sindaci devono adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Essi rispondono inoltre della verità delle proprie attestazioni e sono tenuti al segreto sui fatti e documenti conosciuti in ragione dell’ufficio. La responsabilità può prodursi nei confronti:
- della società;
- dei soci;
- dei creditori;
- dei terzi.
Il regime italiano presenta oggi una peculiarità particolarmente rilevante. Al di fuori del dolo, la legge n. 35/2025 ha introdotto limiti quantitativi alla responsabilità civile dei sindaci, parametrati al compenso annuo percepito. La responsabilità è limitata:
- a quindici volte il compenso per compensi fino a euro 10.000;
- a dodici volte il compenso per compensi tra euro 10.000 e 50.000;
- a dieci volte il compenso per compensi superiori a euro 50.000.
La limitazione non opera in caso di dolo. La stessa disposizione stabilisce oggi un termine prescrizionale di cinque anni decorrente dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. relativa all’esercizio nel quale si è verificato il danno. Questa disciplina non trova alcuna automatica applicazione alla responsabilità del Protector del Jersey Trust.
6. Responsabilità del Protector e responsabilità del sindaco non comunicano automaticamente
Si consideri una società interamente detenuta da un Jersey Trust. Il Protector autorizza il trustee a votare la nomina di determinati amministratori. Successivamente gli amministratori compiono atti dannosi per la società. Il collegio sindacale omette di reagire pur essendo venuto a conoscenza delle irregolarità. Non può sostenersi che tutte le responsabilità si fondano sul medesimo titolo. Occorre scomporre la fattispecie. Il Protector potrebbe essere chiamato a rispondere se abbia esercitato il proprio potere fiduciario in violazione dei doveri derivanti dal trust. Il trustee potrebbe rispondere se abbia violato i propri doveri fiduciari nell’esercizio dei diritti sociali. Gli amministratori potrebbero rispondere secondo il diritto societario italiano per la gestione della società. I sindaci potrebbero rispondere per violazione dei propri autonomi obblighi di vigilanza. La società costituisce pertanto una sorta di linea di confine tra due sistemi di responsabilità.
7. Protector e sindaco possono essere la stessa persona?
È qui che il problema diventa particolarmente delicato. Non appare corretto sostenere aprioristicamente che la sola qualità di Protector determini automaticamente l’impossibilità di assumere la carica di sindaco. Occorre tuttavia analizzare concretamente:
- i poteri attribuiti al Protector;
- i rapporti economici con trustee e trust;
- gli eventuali rapporti professionali;
- il potere di nomina degli amministratori;
- l’eventuale diritto di impartire indicazioni sull’esercizio del voto;
- il compenso percepito;
- la capacità effettiva di influenzare la partecipata.
Il legislatore italiano ha peraltro modificato nel 2026 la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza degli organi di controllo. Dal 29 aprile 2026 il primo comma dell’art. 2399 c.c. è stato abrogato nell’ambito della riforma introdotta dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47. La riforma ha ridisegnato più ampiamente il sistema dei requisiti degli organi di controllo, mantenendo centrale il tema dell’indipendenza rispetto a rapporti professionali, patrimoniali o organizzativi suscettibili di condizionare l’attività di vigilanza. Pertanto il problema deve essere affrontato non tanto con una formula astratta — “Protector uguale incompatibilità” — quanto mediante una verifica sostanziale dell’indipendenza richiesta dall’ordinamento societario applicabile.
8. Il vero rischio: controllare ciò che si è contribuito a decidere
Il punto più critico emerge quando al Protector siano attribuiti poteri molto penetranti sulla partecipata. Se, ad esempio, il Protector può:
- scegliere gli amministratori;
- imporne la revoca;
- autorizzare il business plan;
- approvare finanziamenti;
- autorizzare acquisizioni;
- controllare distribuzioni;
- dare indicazioni sull’esercizio del voto;
e la medesima persona diventa presidente del collegio sindacale, si crea una evidente anomalia di governance. Lo stesso soggetto finirebbe per influenzare la formazione delle decisioni a monte e controllarne gli effetti a valle. Non è tanto un problema nominalistico, quanto sostanziale. Un sistema di controllo efficace deve evitare che il controllore sia chiamato a giudicare operazioni rispetto alle quali abbia già assunto un ruolo decisionale.
9. Il Protector non dovrebbe trasformarsi in amministratore occulto
Vi è poi un secondo problema. Più il Protector passa dal consenso sulle decisioni straordinarie alla direzione quotidiana degli affari societari, più aumenta il rischio che la sua posizione venga valutata non più soltanto in base all’etichetta contenuta nel trust deed, ma in base all’attività effettivamente esercitata. Il Protector dovrebbe quindi evitare di:
- impartire sistematicamente istruzioni agli amministratori;
- negoziare direttamente contratti della partecipata;
- stabilire prezzi e politiche commerciali;
- assumere personale;
- gestire conti bancari della partecipata;
- sostituirsi all’organo amministrativo.
Il potere di vigilanza non deve diventare amministrazione di fatto. La corretta governance richiede una distinzione tra: ownership governance, esercitata attraverso la partecipazione; trust governance, esercitata da trustee e Protector; corporate management, affidata agli amministratori; corporate supervision, affidata agli organi di controllo.
10. Quattro responsabilità che possono convivere nello stesso gruppo
Una struttura composta da Jersey Trust e società italiana può quindi presentare contemporaneamente quattro differenti livelli di responsabilità.
Trustee: responsabilità fiduciaria nella gestione del trust property e nell’esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione.
Protector: responsabilità fiduciaria collegata ai poteri di consenso, veto, nomina o supervisione attribuiti dal trust deed.
Amministratori della partecipata: responsabilità societaria per la gestione dell’impresa.
Collegio sindacale: responsabilità derivante dalla violazione dei doveri di vigilanza e controllo.
La circostanza che tutti operino nella medesima struttura economica non determina la fusione dei relativi regimi giuridici. Anzi, proprio la separazione delle responsabilità rappresenta una delle ragioni per cui la governance deve essere accuratamente progettata.
11. Il Protector può essere responsabile anche per omissione?
In determinate circostanze sì. Se il trust deed gli attribuisce un potere fiduciario diretto alla protezione degli interessi dei beneficiari, il Protector non può considerare tale funzione come meramente ornamentale. La questione dipende naturalmente dal contenuto specifico del deed. Un Protector al quale sia attribuito il potere di rimuovere il trustee, ad esempio, non diventa automaticamente responsabile di ogni comportamento scorretto del trustee. Diversamente, il Protector finirebbe per essere trasformato impropriamente in un garante generale. Ma una situazione potrebbe mutare qualora:
- conosca gravi violazioni;
- disponga di un potere specificamente attribuito per prevenirle;
- ometta deliberatamente di valutarne l’esercizio;
- persegua interessi incompatibili con quelli che il potere fiduciario deve proteggere.
La responsabilità deve quindi essere ricostruita partendo dal singolo potere attribuito, e non dalla generica denominazione di Protector.
12. Anche il collegio sindacale non è garante assoluto della gestione
Analogo ragionamento, con presupposti differenti, vale per il collegio sindacale. La funzione sindacale è vigilanza, non amministrazione. Il sindaco non assume automaticamente responsabilità per qualunque perdita subita dalla società. Occorre individuare:
- il dovere violato;
- il comportamento esigibile;
- l’omissione concretamente imputabile;
- il danno;
- il nesso causale tra omissione e danno.
Il nuovo art. 2407 c.c. conferma quindi un modello di responsabilità professionale collegato alla violazione dei doveri propri della funzione, non una responsabilità oggettiva per tutti gli atti degli amministratori.
13. Può sorgere una responsabilità concorrente?
Certamente. Immaginiamo che una partecipata deliberi un’operazione straordinaria gravemente pregiudizievole. Il trustee la vota. Il Protector presta il consenso necessario previsto dal deed. Gli amministratori la eseguono. Il collegio sindacale, pur conoscendo manifeste irregolarità, omette di esercitare i propri poteri. Uno stesso danno economico potrebbe quindi essere collegato a condotte appartenenti a differenti piani giuridici. Ma ciò non significa che tutti rispondano per lo stesso titolo. Potrebbero concorrere:
- una breach of trust;
- una violazione fiduciaria del Protector;
- una responsabilità degli amministratori;
- una responsabilità dei sindaci.
Il giudizio sulle diverse condotte dovrà essere effettuato secondo la rispettiva legge applicabile e sulla base del rispettivo nesso causale.
14. La soluzione più efficiente: separare indirizzo strategico e controllo societario
Da un punto di vista economico e organizzativo, la struttura più equilibrata resta quella nella quale: il trustee esercita formalmente i diritti sociali; il Protector interviene esclusivamente sulle Reserved Matters individuate nel trust deed; gli amministratori gestiscono autonomamente la società; il collegio sindacale controlla autonomamente la società.
Il Protector dovrebbe ricevere reporting adeguato sulla partecipata, ma senza trasformarsi in organo amministrativo. Il collegio sindacale dovrebbe invece poter dialogare con gli amministratori e, nei limiti della disciplina applicabile, con gli altri organi societari, mantenendo piena indipendenza dal socio.
15. Una governance ben costruita riduce, anziché moltiplicare, il rischio
La presenza contemporanea di Protector, trustee, amministratori e collegio sindacale non deve essere considerata una duplicazione inutile. Se correttamente organizzata, produce invece un sistema di checks and balances particolarmente sofisticato. Il trust governa la proprietà. La società governa l’impresa. Il Protector protegge il corretto esercizio di determinate prerogative del trust. Il collegio sindacale vigila sull’impresa societaria. Il problema nasce soltanto quando le competenze vengono confuse. Un Protector che gestisce direttamente l’impresa rischia di perdere la propria collocazione fisiologica. Un sindaco che esegue le indicazioni del socio perde la propria indipendenza. Un trustee che rinuncia integralmente alla propria capacità decisionale può compromettere la sostanza fiduciaria dell’assetto. La qualità di una struttura di trust holding non dipende quindi dal numero degli organi, ma dalla precisione delle rispettive sfere di competenza.
Conclusioni
La responsabilità del Protector di un Jersey Trust e quella del collegio sindacale della società detenuta dal trust sono profondamente diverse.
Il Protector esercita poteri derivanti dal trust deed, da valutare alla luce della Trusts (Jersey) Law 1984 e dei principi fiduciari elaborati dalla giurisprudenza di Jersey.
Il sindaco esercita invece una funzione societaria disciplinata dal diritto italiano e risponde secondo l’art. 2407 c.c. e le altre disposizioni applicabili.

La distinzione può essere sintetizzata così: il Protector vigila sul corretto esercizio dei poteri relativi al patrimonio in trust; il collegio sindacale vigila sul corretto funzionamento della società. Le responsabilità possono concorrere rispetto allo stesso fatto economico, ma rimangono autonome quanto a fonte, presupposti, destinatari e disciplina.
È proprio questa autonomia che consiglia, nelle holding detenute da trust, di evitare la concentrazione nella medesima persona delle funzioni di Protector e componente del collegio sindacale, soprattutto quando il Protector dispone di penetranti poteri di nomina, veto o indirizzo sulla società partecipata. La separazione tra proprietà fiduciaria, supervisione del trust, amministrazione societaria e controllo societario non rappresenta un formalismo. Rappresenta, al contrario, uno dei principali strumenti di protezione dell’intera struttura patrimoniale e imprenditoriale. Un passaggio particolarmente forte, anche per una rivista economico-giuridica, è quello sulla responsabilità concorrente ma non solidale “per definizione”: lo stesso danno può interessare Protector, trustee, amministratori e sindaci, ma per ciascuno devono essere provati il proprio dovere violato e il relativo nesso causale.
