Presunzioni fiscali: quando l’induttivo diventa arbitrio (e perché il Regno Unito fa diversamente).

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Il Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Nel sistema tributario, le presunzioni rappresentano uno strumento necessario. Nessuna amministrazione fiscale può prescindere da tecniche induttive per ricostruire basi imponibili occultate o incomplete. Il problema non è, dunque, l’esistenza delle presunzioni, ma il loro uso.

Ed è proprio su questo terreno che il confronto tra Italia e Regno Unito rivela una frattura significativa.

Il modello italiano: la centralità dell’accertamento induttivo

Nel sistema italiano, l’accertamento induttivo — disciplinato in particolare dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973 — consente all’amministrazione di determinare il reddito sulla base di “presunzioni semplici”, purché gravi, precise e concordanti. Nella prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, tali requisiti tendono spesso a essere interpretati in modo estensivo. Il risultato è un fenomeno ben noto agli operatori: la presunzione si trasforma, di fatto, in prova, con un conseguente spostamento dell’onere probatorio sul contribuente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte tentato di contenere tali derive: si vedano :Cass. civ., sez. V, n. 23550/2014: le presunzioni devono essere dotate di gravità, precisione e concordanza effettive, non meramente apparenti -Cass. civ., n. 9784/2010: non è sufficiente un unico elemento indiziario per fondare un accertamento induttivo.

Eppure, nella realtà operativa, si assiste frequentemente ad un utilizzo di indici standardizzati (studi di settore, ISA) come base quasi automatica di accertamento-valorizzazione di anomalie formali come indizi sostanziali e ricostruzioni fondate su scostamenti statistici, più che su evidenze concrete

Il rischio sistemico è evidente: l’accertamento induttivo diventa uno strumento di compressione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), oltre che del diritto di difesa.

Veniamo invece al modello britannico: inferenze sì, ma con rigore probatorio.

Nel Regno Unito, l’amministrazione fiscale (HM Revenue and Customs) dispone anch’essa di strumenti ricostruttivi, ma l’approccio è radicalmente diverso. Le cosiddette “best judgment assessments” consentono a HMRC di stimare il reddito in assenza di dati completi. Tuttavia, tali stime devono rispettare criteri stringenti:

-devono essere fondate su elementi fattuali verificabili

-non possono essere arbitrarie o punitive

-devono essere “ragionevoli e proporzionate”

La giurisprudenza britannica ha chiarito in modo netto i limiti dell’azione amministrativa: Van Boeckel v HMRC [1981] STC 290 : la stima deve essere esercitata in buona fede e con ragionevolezza Rahman v HMRC [2018] UKUT 0195 (TCC): l’onere probatorio resta in capo all’amministrazione, anche in presenza di ricostruzioni induttive. In altri termini, l’inferenza non sostituisce la prova, ma la integra. Ci troviamo purtroppo di fronte a due logiche opposte! La differenza tra i due sistemi può essere sintetizzata in un punto essenziale:

A)  in Italia, la presunzione tende a “invertire l’onere della prova”

B) nel Regno Unito, la presunzione resta uno “strumento dell’onere probatorio dell’amministrazione”

A ns. avviso, il nodo critico è rappresentato  dalla presunzione alla fiction fiscale! Il vero problema del sistema italiano non è normativo, ma applicativo. Le presunzioni, nate come strumento di razionalizzazione dell’accertamento, rischiano di trasformarsi in una “fiction fiscale”, nella quale il reddito non viene accertato, ma “costruito” su base statistica. Ciò genera tre effetti distorsivi:

1. Aumento del contenzioso

2. Disallineamento tra reddito accertato e realtà economica

3. Perdita di fiducia nel sistema fiscale

Quindi, un sistema moderno di accertamento dovrebbe recuperare alcuni principi fondamentali:

– la centralità della prova, anche nell’induttivo

– un uso selettivo e non automatico delle presunzioni

– rafforzamento del contraddittorio preventivo comunque

– distinzione tra irregolarità formali e evasione sostanziale

Non si tratta di indebolire l’azione dell’amministrazione, ma di renderla più credibile.

In conclusione: Le presunzioni sono uno strumento indispensabile. Ma, se utilizzate senza rigore, diventano un fattore di squilibrio. Il confronto con il modello britannico dimostra che è possibile coniugare efficacia dell’accertamento e garanzie del contribuente. La vera sfida per il sistema italiano è evitare che l’induttivo si trasformi in arbitrio. Perché, quando la presunzione sostituisce la prova, il rischio non è solo giuridico.

È sistemico.

  • Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone de Filippis Delfico

“Full Professor di Law of Trusts & International fiscal litigation”

(Albany International School-LONDON)

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