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La tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali entrano in Costituzione.

Modificati gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

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La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, l’8 febbraio 2022, la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della nostra Costituzione: il 9 e il 41.

L’iter parlamentare è terminato e il testo, dopo la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non sarà possibile assoggettarlo a referendum, in quanto la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

La riforma in questione è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre; poi in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l’8 febbraio 2022.

La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come res (bene) ma come valore primario costituzionalmente protetto. La modifica è in linea con la normativa europea, in particolare:

  • la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) all’art. 37 stabilisce che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”
  • il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

Il nuovo articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

Due aspetti sono da sottolineare:

  • l’ambiente viene finalmente inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: ambiente, ecosistema, biodiversità
  • l’ambiente è un valore da tutelare anche nell’ “interesse delle future generazioni”, questa espressione, utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale, mostra la volontà di introdurre e affermare il principio della giustizia intergenerazionale.

Infine viene introdotto anche il principio di tutela degli animali, ma sarà una legge dello Stato a definirne le forme e i modi.

Il nuovo articolo 41 della Costituzione recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

La modifica dell’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

L’ulteriore modifica invece riguarda il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali ma anche ambientali.

Fonte: Arpat.Toscana.it

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