1. Un ordinamento laico che ammette il pluralismo religioso
La presenza di una numerosa comunità musulmana nel Regno Unito pone da anni una questione giuridica di particolare interesse: può la Sharia essere applicata nella risoluzione delle controversie familiari e, in caso affermativo, con quale efficacia?
La risposta deve muovere da una premessa netta. In Inghilterra e Galles la Sharia non costituisce un sistema giuridico parallelo né una fonte del diritto statale. Non esistono, dunque, “tribunali islamici” dotati di una giurisdizione concorrente con quella delle Courts britanniche.
Ciò non impedisce, tuttavia, che principi religiosi islamici possano assumere rilevanza nella vita privata e nella composizione consensuale di alcune controversie.
Il modello britannico presenta quindi una caratteristica interessante: unità dell’ordinamento giuridico e pluralismo delle regole religiose volontariamente osservate.
L’Independent Review into the Application of Sharia Law in England and Wales, commissionata dal Governo britannico e pubblicata nel 2018, ha espressamente analizzato tale fenomeno, con particolare attenzione all’attività degli Sharia Councils.
2. Cosa sono gli Sharia Councils
Gli Sharia Councils sono organismi religiosi privati ai quali alcuni musulmani residenti nel Regno Unito si rivolgono per ottenere indicazioni o decisioni conformi ai principi islamici.
Non appartengono all’organizzazione giudiziaria britannica.
La loro autorità deriva pertanto dalla volontaria accettazione religiosa e sociale dei soggetti che vi si rivolgono, non dall’esercizio della sovranità dello Stato.
La materia nella quale assumono maggiore rilevanza è quella familiare e, soprattutto, quella dello scioglimento religioso del matrimonio.
L’indagine governativa ha infatti rilevato che le donne si rivolgono agli Sharia Councils soprattutto per ottenere un divorzio riconosciuto sul piano religioso, necessario, secondo le convinzioni delle interessate, per considerare definitivamente cessato il precedente vincolo e poter eventualmente contrarre un nuovo matrimonio religioso.
Occorre però distinguere rigorosamente due piani:
efficacia religiosa della decisione ed efficacia giuridico-civile della decisione.
La prima può derivare dall’autorità riconosciuta al Council dalla comunità religiosa.
La seconda dipende esclusivamente dall’ordinamento britannico.
3. Il problema del Nikah
Particolarmente delicata è la questione del nikah, il matrimonio celebrato secondo il rito islamico.
Un matrimonio religiosamente valido non è necessariamente un matrimonio civilmente valido secondo il diritto di Inghilterra e Galles.
La distinzione produce conseguenze economiche di notevole importanza.
Quando una coppia abbia celebrato esclusivamente un matrimonio religioso privo dei requisiti necessari per il riconoscimento civile, la cessazione della relazione può lasciare uno dei partner — statisticamente soprattutto la donna — privo delle tutele patrimoniali che deriverebbero dalla dissoluzione di un matrimonio civilmente riconosciuto.
Il problema è tutt’altro che teorico. Anche documentazione governativa pubblicata nel 2026 richiama espressamente la condizione delle persone che abbiano celebrato soltanto matrimoni religiosi non giuridicamente vincolanti, evidenziando come esse siano considerate non sposate ai fini del diritto statale e non dispongano quindi delle ordinarie financial remedies previste in occasione del divorzio.
Si crea così una possibile situazione paradossale:
coniugati secondo la religione, ma non coniugati secondo lo Stato.
4. Il divorzio islamico non sostituisce quello civile
La stessa distinzione opera al momento della crisi matrimoniale.
Gli istituti islamici del talaq, del khulʿ e le altre forme di dissoluzione religiosa del matrimonio possono produrre effetti all’interno della comunità religiosa, ma non possono sostituire il procedimento richiesto dall’ordinamento britannico quando esiste un matrimonio civilmente riconosciuto.
Può quindi accadere che una persona necessiti di due distinti passaggi:
- lo scioglimento civile del matrimonio secondo il diritto inglese;
- lo scioglimento religioso del nikah secondo i principi islamici.
È precisamente questa duplicità ad avere determinato buona parte della domanda sociale alla quale rispondono gli Sharia Councils. L’Independent Review ha rilevato che anche donne già civilmente divorziate possono ritenere indispensabile ottenere un ulteriore divorzio religioso per ragioni di coscienza, riconoscimento comunitario e possibilità di nuovo matrimonio religioso.
5. Mahr e rapporti patrimoniali
Un’altra questione economicamente rilevante riguarda il mahr, cioè l’obbligazione patrimoniale assunta dallo sposo nei confronti della sposa nell’ambito del matrimonio islamico.
Il fatto che tale obbligazione abbia origine religiosa non significa automaticamente che essa sia irrilevante per il diritto statale.
Occorre verificare, caso per caso, se l’accordo presenti caratteristiche che consentano di attribuirgli rilevanza secondo le ordinarie categorie del diritto inglese.
Il principio è significativo: non è la Sharia, in quanto tale, ad essere applicata dallo Stato; può essere invece il negozio giuridico concluso dalle parti, anche se ispirato dalla Sharia, ad assumere rilevanza nell’ordinamento statale.
È una distinzione sottile, ma fondamentale.
6. Mediazione religiosa e autonomia privata
Niente impedisce ai coniugi di rivolgersi volontariamente a un’autorità religiosa per tentare una riconciliazione oppure per individuare una soluzione consensuale alle conseguenze della separazione.
In questa prospettiva la Sharia può funzionare come sistema di valori e criteri negoziali utilizzato dalle parti nella ricerca dell’accordo.
Ma tale autonomia incontra un limite preciso: non può sottrarre alla legge statale le materie sulle quali l’ordinamento mantiene poteri inderogabili.
La libertà religiosa non equivale, pertanto, alla possibilità di creare una giurisdizione familiare alternativa.
7. L’arbitrato islamico: una questione differente
Diversa è la questione dell’arbitrato.
Il Regno Unito possiede una consolidata tradizione di autonomia privata nella risoluzione delle controversie civili e commerciali. In determinate materie disponibili, le parti possono quindi scegliere arbitri anche sulla base della loro appartenenza religiosa o chiedere che determinate regole religiose vengano considerate nella soluzione della controversia.
Ma l’eventuale efficacia dell’arbitrato deriva dall’Arbitration Act, non dalla Sharia.
La distinzione è essenziale.
L’arbitro non possiede autorità coercitiva perché applica principi islamici: la possiede, nei limiti consentiti, perché l’ordinamento statale riconosce l’accordo arbitrale.
L’Arbitration Act 2025 ha inoltre modificato il quadro normativo dell’Arbitration Act 1996, introducendo, tra l’altro, una specifica regola sulla legge applicabile all’arbitration agreement: quella espressamente scelta dalle parti oppure, in mancanza, la legge della sede dell’arbitrato.
La riforma conferma la centralità attribuita dall’ordinamento britannico all’arbitrato, ma non trasforma gli organismi religiosi in tribunali statali.
8. Il limite decisivo: i figli minori
Il limite diventa particolarmente evidente quando la controversia riguarda i figli.
Questioni relative alla responsabilità genitoriale, alla collocazione del minore e alle decisioni fondamentali che lo riguardano non possono essere definitivamente sottratte alla competenza e al controllo dell’autorità giudiziaria mediante il semplice ricorso a una decisione religiosa privata.
Il criterio determinante resta quello previsto dal diritto inglese nell’interesse del minore.
Un accordo raggiunto secondo principi islamici può quindi avere un’importanza pratica nelle relazioni tra i genitori, ma non può impedire alla Family Court di intervenire quando necessario.
L’autonomia religiosa arretra quando entra in gioco la tutela inderogabile del minore.
9. La questione della tutela della donna
È probabilmente questo il punto più controverso dell’intero sistema.
L’Independent Review governativa ha raccolto testimonianze relative sia a buone pratiche sia a comportamenti problematici degli Sharia Councils.
Il rapporto menziona, tra gli aspetti positivi riscontrati presso alcuni organismi, la segnalazione di violenza familiare e questioni di child protection alle autorità, il rinvio alle civil courts per determinate controversie e la presenza, in alcuni Councils, di donne nei panels.
Lo stesso rapporto ha tuttavia registrato evidenze di pratiche discriminatorie nei confronti delle donne.
Il problema assume quindi una dimensione che supera la semplice libertà religiosa.
La questione diventa quella del rapporto tra:
autonomia confessionale, libertà individuale, uguaglianza sostanziale e tutela dei soggetti vulnerabili.
La volontarietà dell’accesso a un organismo religioso, infatti, deve essere valutata con particolare attenzione quando sulla persona possano esercitarsi pressioni familiari, economiche, culturali o comunitarie.
10. Perché il Regno Unito non ha semplicemente vietato gli Sharia Councils
Una soluzione apparentemente semplice sarebbe stata quella di vietare tali organismi.
La Review governativa ha tuttavia respinto questa prospettiva come soluzione concretamente efficace.
La ragione è pragmatica.
Gli Sharia Councils sono organismi volontari la cui autorità deriva dalla comunità; un divieto rischierebbe quindi di spingere tali attività verso forme clandestine, rendendo ancora più difficile verificarne le pratiche.
Inoltre, secondo la Review, esiste una domanda effettiva di religious divorce, soprattutto da parte di donne che desiderano essere considerate libere anche sotto il profilo religioso.
La scelta britannica è pertanto maggiormente orientata verso il controllo della compatibilità con l’ordinamento generale piuttosto che verso la proibizione della pratica religiosa.
11. Sharia e diritto inglese: non due ordinamenti, ma due differenti livelli normativi
Il fenomeno può essere rappresentato attraverso quattro livelli.
Primo livello – libertà religiosa.
Il cittadino può volontariamente osservare precetti islamici nella propria vita personale e familiare.
Secondo livello – autonomia negoziale.
Le parti possono strutturare determinati rapporti patrimoniali tenendo conto di principi religiosi, purché l’accordo sia riconoscibile e valido secondo il diritto statale.
Terzo livello – alternative dispute resolution.
Mediazione e, nelle materie arbitrabili, arbitrato possono essere utilizzati anche in contesti religiosi, ma la loro eventuale efficacia giuridica discende dalla legge dello Stato.
Quarto livello – giurisdizione.
Quando intervengono norme imperative, protezione dei minori, status personale o altre materie riservate alla giurisdizione statale, la decisione finale appartiene all’ordinamento britannico.
12. Un modello di «pluralismo giuridico controllato»
È quindi improprio affermare semplicemente che “nel Regno Unito si applica la Sharia”.
Più corretto è sostenere che l’ordinamento inglese permette che cittadini musulmani organizzino alcuni aspetti della propria vita secondo principi islamici, finché l’esercizio dell’autonomia religiosa e privata rimane compatibile con la legge dello Stato.
Potremmo definire questo sistema come una forma di pluralismo normativo controllato.
La Sharia può costituire la ragione religiosa di una scelta.
Può orientare una mediazione.
Può ispirare il contenuto di un accordo.
Può determinare gli effetti religiosi di un divorzio.
Ma non può trasformarsi autonomamente in una fonte di giurisdizione statale.
13. Una riflessione economico-giuridica
Il fenomeno presenta anche una dimensione economica spesso sottovalutata.
Matrimonio, separazione e divorzio producono conseguenze sulla proprietà immobiliare, sulle obbligazioni, sul mantenimento, sulla successione, sulla pianificazione patrimoniale e sulla protezione familiare.
La mancata coincidenza tra religious marriage e civil marriage può quindi determinare conseguenze patrimoniali radicalmente diverse da quelle che le parti ritenevano di avere assunto.
Il problema diventa ancora più complesso nelle famiglie transnazionali, nelle quali possono concorrere cittadinanze diverse, beni situati in più Stati, matrimoni celebrati all’estero e strumenti patrimoniali quali società, fondazioni e trust.
In queste situazioni la distinzione tra precetto religioso, autonomia contrattuale, legge applicabile e giurisdizione competente diventa essenziale.
14. Conclusioni
L’esperienza britannica dimostra come una società multiculturale possa riconoscere uno spazio significativo all’autonomia religiosa senza necessariamente riconoscere ordinamenti giudiziari paralleli.
Il principio può essere sintetizzato in una formula:
la Sharia può disciplinare la coscienza religiosa; l’efficacia civile dei rapporti resta sottoposta alla legge dello Stato.
Lo Sharia Council può quindi dichiarare sciolto un matrimonio sul piano religioso; non può sostituire la Family Court quando sia necessario un provvedimento civile.
Può favorire un accordo; non può rendere inderogabile ciò che l’ordinamento considera sottoposto al controllo giudiziario.
Può interpretare il nikah; non può attribuirgli automaticamente effetti civili che la legislazione statale non riconosce.
Ed è proprio questa distinzione tra riconoscimento del pluralismo religioso e unicità della sovranità giuridica a rendere il modello britannico particolarmente interessante per il giurista continentale.
In definitiva, nel Regno Unito non esiste una vera e propria “giurisdizione della Sharia” alternativa alla giurisdizione dello Stato. Esiste piuttosto uno spazio di autonomia religiosa e negoziale che l’ordinamento tollera e, in determinate circostanze, riconosce, purché rimanga entro i confini stabiliti dalla legge inglese.
