La clausola spendthrift non è una barriera assoluta, ma un filtro giuridico evoluto.

Intervista al Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone – Advisor dello Studio Cassiel, Londra e Full Professor di Law of Trusts-Albany International School-LONDON

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Il Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Professore, negli ultimi anni si parla sempre più spesso di clausola spendthrift nei trust. Di cosa si tratta esattamente?

La clausola “spendthrift” è una previsione tipica dei sistemi di common law che mira a impedire, da un lato, la cessione dei diritti dei beneficiari e, dall’altro, l’aggressione degli stessi da parte dei creditori.

In sostanza, fino a quando il trustee non dispone una distribuzione, il beneficiario non ha un diritto pieno ed esigibile, ma solo una aspettativa. Questo elemento è centrale, perché consente di mantenere il patrimonio segregato all’interno del trust.

Quindi possiamo dire che è uno strumento di protezione patrimoniale particolarmente efficace?

Nei sistemi anglosassoni sì, assolutamente. Negli Stati Uniti, ad esempio, la clausola è espressamente riconosciuta nell’Uniform Trust Code. Analogamente, in giurisdizioni come Nevis o Jersey, essa è ulteriormente rafforzata da normative di “asset protection”.

Tuttavia, bisogna evitare semplificazioni: non è una “formula magica”. La sua efficacia dipende sempre dalla struttura complessiva del trust.

E nel contesto italiano? La clausola è valida?

L’Italia ha riconosciuto il trust tramite la Convenzione dell’Aja del 1985, ma non dispone di una disciplina interna organica. Questo significa che la clausola spendthrift è, in linea di principio, ammissibile, ma incontra limiti importanti.

Il nostro ordinamento tutela fortemente i creditori attraverso il principio della responsabilità patrimoniale generale. Di conseguenza, una clausola che pretenda di rendere assolutamente intangibili i diritti del beneficiario rischia di entrare in conflitto con norme inderogabili.

La giurisprudenza italiana come si è orientata su questo punto?

La Corte di Cassazione non ha affrontato direttamente la clausola spendthrift in modo sistematico, ma ha chiarito alcuni principi fondamentali.

Ad esempio, ha riconosciuto la piena validità dell’effetto di segregazione del trust e, soprattutto, ha affermato che il beneficiario, nei trust discrezionali, non è titolare di un diritto attuale sui beni bensì solo “potenziale”.

Questo è un passaggio cruciale, perché costituisce il fondamento teorico della clausola. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha posto limiti molto chiari: quando il trust è utilizzato in frode ai creditori o come mera interposizione, viene disconosciuto.

Quindi la clausola spendthrift è efficace oppure no in Italia?

La risposta corretta è: dipende.

È formalmente valida, ma la sua efficacia concreta è condizionata. Funziona solo se inserita in un trust autentico, ben strutturato e coerente.

Se invece il trust è costruito in modo artificiale o con finalità elusive, la clausola non regge: può essere superata tramite azione revocatoria, contestazioni di abuso del diritto o riqualificazioni fiscali.

Quali sono, in concreto, gli elementi che rendono una clausola spendthrift realmente efficace?

Direi quattro elementi fondamentali:

1. Trust discrezionale e opaco, senza diritti esigibili dei beneficiari;

2. Indipendenza reale del trustee, che deve esercitare poteri effettivi;

3. Assenza di situazioni debitorie pregresse rilevanti al momento dell’istituzione;

4. Coerenza economico-giuridica dell’operazione

Solo in presenza di questi fattori la clausola diventa uno strumento serio di protezione patrimoniale.

Vi sono anche implicazioni fiscali da considerare?

Certamente. L’Agenzia delle Entrate adotta un approccio sostanzialistico. Se il trust è considerato interposto o fittizio, la clausola spendthrift non impedisce la riqualificazione fiscale.

In tali casi, i redditi possono essere imputati direttamente al disponente o ai beneficiari, con evidenti conseguenze anche sul piano sanzionatorio.

In conclusione, come definirebbe la clausola spendthrift in una prospettiva moderna?

La definirei non come una barriera invalicabile, ma come un filtro giuridico evoluto.

È uno strumento sofisticato, che funziona solo all’interno di una struttura ben costruita. Nei sistemi di common law è un pilastro consolidato; nel nostro ordinamento è invece uno strumento potente, ma da utilizzare con grande rigore tecnico.

Chi pensa di usarla come scorciatoia per sottrarre beni ai creditori è destinato a rimanere deluso. Chi invece la inserisce in una pianificazione patrimoniale seria può ottenere risultati molto significativi.

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