I tribunali islamici nel Regno Unito.

Intervista al Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone de Filippis Delfico di Longano Professor Emeritus di Diritto del Trust Albany International School – London già docente di Diritto e finanza Islamica-Univ. Di Teramo corso di Relazioni Internazionali

Professore, nel Regno Unito esistono realmente tribunali islamici?

Nel Regno Unito operano organismi religiosi denominati Sharia Councils, che intervengono soprattutto nelle controversie matrimoniali e familiari. Non sono tuttavia tribunali statali e non esercitano una giurisdizione parallela a quella britannica. La loro attività ha principalmente natura religiosa e conciliativa.

Quali controversie vengono affrontate da questi organismi?

Principalmente divorzi religiosi, riconciliazioni coniugali, questioni relative alla dote islamica, denominata mahr, e consulenze su rapporti familiari e successori. Le loro determinazioni non possono però sostituire i provvedimenti dei giudici civili nelle materie riservate alla giurisdizione statale.

Una donna musulmana può ottenere il divorzio davanti a un Consiglio della Sharia?

Può ottenere lo scioglimento del matrimonio sul piano religioso, secondo le regole confessionali applicabili. Tuttavia, qualora esista un matrimonio civilmente valido, il divorzio religioso non sostituisce quello civile. È una distinzione fondamentale per la tutela dei diritti economici e personali dei coniugi.

Le decisioni dei tribunali islamici sono vincolanti per i cittadini britannici?

Le decisioni degli Sharia Councils non hanno, di per sé, efficacia giudiziaria civile. Diversa è la questione dell’arbitrato privato, ammesso dall’Arbitration Act 1996 per determinate controversie relative a diritti disponibili. Anche in questo caso rimangono inderogabili i limiti posti dalla legislazione britannica.

Esiste il rischio di discriminazioni nei confronti delle donne?

Il rischio può manifestarsi quando le procedure religiose comportano pressioni o trattamenti incompatibili con l’uguaglianza e la libertà individuale. La tutela dei diritti fondamentali deve prevalere su ogni interpretazione confessionale che pretenda di limitare le garanzie riconosciute dall’ordinamento civile.

Quale posizione hanno assunto le autorità britanniche?

Le autorità britanniche hanno più volte chiarito che la Sharia non costituisce un sistema giurisdizionale statale. L’ordinamento riconosce la libertà religiosa, ma non attribuisce agli organismi confessionali il potere di sostituirsi ai tribunali ordinari.

Quali differenze esistono rispetto all’Italia?

Anche l’ordinamento italiano tutela la libertà religiosa, ma mantiene la competenza della giurisdizione statale sulle controversie familiari secondo le disposizioni applicabili. Gli accordi privati e le procedure conciliative non possono derogare alle norme imperative né compromettere i diritti indisponibili.

Questi organismi possono decidere anche sulla divisione del patrimonio familiare?

Il Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Possono favorire accordi volontari, ma non imporre una divisione patrimoniale con l’autorità propria di un giudice civile. In particolare, la disciplina del mantenimento, delle conseguenze economiche del divorzio e della protezione dei figli rimane sottoposta alle norme dell’ordinamento competente.

Professore, quale conclusione possiamo trarre dall’esperienza britannica?

Il Regno Unito rappresenta un esempio significativo di convivenza tra libertà religiosa e ordinamento statale. Il pluralismo confessionale è legittimo quando rispetta l’autonomia individuale, l’uguaglianza e la tutela giurisdizionale.

Il principio fondamentale è semplice: la libertà religiosa può orientare le scelte personali e familiari, ma non può trasformarsi in una giurisdizione sottratta al controllo della legge civile.

Angela Bernardo

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