Debentur share nei charitable trust: finanza sociale o rischio di deriva speculativa?

Il Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

*prof.Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Diritto del Trust-Albany International School  London

Nel panorama della finanza filantropica contemporanea sta emergendo un’espressione tanto suggestiva quanto ambigua: debentur share. Un termine che, pur non appartenendo alla grammatica classica del diritto dei trust, si sta progressivamente affermando come strumento ibrido tra donazione e investimento. Ma cosa significa davvero? E soprattutto: è compatibile con la natura di un charitable trust?

Oltre la donazione: nasce la finanza “ibrida”

Tradizionalmente, il charitable trust si fonda su un principio chiaro: destinare un patrimonio a finalità altruistiche, senza aspettative di ritorno economico per chi contribuisce. Non esistono quote, né partecipazioni, né dividendi. Eppure, in un contesto in cui la filantropia cerca nuove forme di sostenibilità, emerge l’esigenza di attrarre risorse anche da soggetti meno inclini alla mera liberalità.

È qui che si inserisce la cosiddetta debentur share: non una quota societaria, ma una sorta di titolo partecipativo atipico, che consente al sostenitore di:

-contribuire finanziariamente al trust

-mantenere una posizione economica (non proprietaria)

-ricevere, eventualmente, una remunerazione subordinata

In altri termini, non si dona e basta. Si partecipa — ma senza diventare “proprietari” del trust.

Un equilibrio delicato: tra credito e liberalità. La debentur share può essere letta come una via di mezzo tra: una donazione pura, che non prevede ritorni ed  una obbligazione finanziaria, che genera un credito.

Il suo tratto distintivo è la subordinazione assoluta allo scopo charitable: qualsiasi eventuale rendimento non è garantito, né esigibile in via prioritaria. È rimesso alla discrezionalità del trustee e alla compatibilità con le finalità del trust. Questo aspetto è cruciale. Se il ritorno economico diventasse centrale, il rischio sarebbe quello di trasformare un ente filantropico in un veicolo di investimento, snaturandone la funzione.

Il nodo italiano: fiscalità e vigilanza

Se nei sistemi anglosassoni – in particolare nel Regno Unito – esistono strumenti analoghi (come i charity bonds o i social investment instruments), l’ordinamento italiano si muove su un terreno più incerto.

I rischi principali sono tre:

1. Riqualificazione fiscale

   L’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare tali strumenti come prodotti finanziari, con conseguente tassazione dei rendimenti.

2. Applicazione della normativa finanziaria

   In presenza di elementi tipici degli strumenti di investimento, potrebbero attivarsi obblighi legati al Testo Unico della Finanza (TUF) e alla vigilanza CONSOB.

3. Perdita della natura “charitable”

Se il meccanismo appare orientato al profitto, il trust rischia di perdere legittimazione come ente di scopo. In sintesi: ciò che nasce come innovazione filantropica può facilmente sconfinare in una zona grigia ad alto rischio regolatorio.

Opportunità concrete: crowdfunding evoluto e impact finance

Nonostante le criticità, le debentur share rappresentano una leva potenzialmente potente se utilizzate con rigore.

Tra le applicazioni più interessanti:

-Crowdfunding evoluto: i sostenitori partecipano con una logica più coinvolgente rispetto alla semplice donazione

-Finanza a impatto sociale: il ritorno economico è collegato a risultati concreti (social impact)

-Sostenibilità dei progetti: il trust può contare su risorse più strutturate e continuative

Si tratta, in sostanza, di strumenti che avvicinano la filantropia alla logica dell’investimento responsabile, senza però confonderle.

 La linea di confine: forma sì, sostanza no

La vera sfida non è tanto tecnica quanto culturale e giuridica: mantenere fermo il principio che il charitable trust non è un’impresa. Per questo, una corretta impostazione richiede:

-assenza totale di diritti amministrativi per i sottoscrittori

-remunerazione solo eventuale e subordinata

-divieto di assimilazione a quote o azioni

-forte discrezionalità del trustee

In molti casi, è persino preferibile evitare il termine “share”, optando per denominazioni più coerenti come strumenti partecipativi subordinati o contributi condizionati.

Conclusione: innovazione sì, ma vigilata

Le debentur share rappresentano una delle frontiere più interessanti della finanza filantropica contemporanea. Offrono una risposta concreta al problema, sempre più attuale, della sostenibilità economica dei progetti sociali.

Perché, in ultima analisi, la credibilità della filantropia si fonda su un principio semplice quanto non negoziabile: il fine deve prevalere sul rendimento.

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