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Conflittualità coniugale e bigenitorialità

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L’Angolo della Psicologa della Dott.ssa Marisa Nicolini

La legge n. 54/2006 sulla bigenitorialità pone come regola l’affidamento condiviso della prole minore, a meno che tale istituto non sia contrario all’interesse della stessa.

L’eventuale, grave disfunzionalità di un genitore deve essere motivata nel decreto di esclusione, e – se richiesta – nella relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, non solo ‘in positivo’ rispetto al genitore ritenuto valido, ma anche ‘in negativo’ su quello giudicato inidoneo.

La disposizione prevista dall’articolo 155 del codice civile che prescrive al giudice di valutare prioritariamente che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori lascia un ampio margine di discrezionalità al magistrato, il quale potrà disporre un affido di tipo esclusivo motivandolo con l’esistenza di motivi specifici ostativi che renderebbero l’affidamento condiviso contrario all’interesse supremo del minore.

L’assenza di tipizzazione delle circostanze ostative

Poiché il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta necessariamente rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con «provvedimento motivato», con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo.

I principi psicologico-giuridici

L’interesse morale e materiale dei figli rappresenta quindi il criterio principale per orientare il giudice nella scelta tra affidamento esclusivo ed affidamento condiviso.

Ragioni di una possibile inidoneità genitoriale possono essere:

– Grave psicopatologia o sociopatia;

– Assunzione di sostanze d’abuso;

– Condotte contrarie alla morale;

– Aggressività o violenza_

– Ostatività contro l’altro genitore (cosiddetto criterio dell’”accesso”).

Tutte le ragioni suddette, devono, comunque, creare nocumento e/o pregiudizio certo e dimostrabile sul sano sviluppo psicofisico dei figli.

I principi giurisprudenziali

Oltre ai suddetti principi stabiliti dagli psicologi giuridici, l’intervento del Giudice di Legittimità ha individuato una serie di principi che sono divenuti fonte di “ispirazione” per i successivi interventi della magistratura di merito sino a nuovi, eventuali interventi della Suprema Corte che, talvolta, a distanza di tempo, può ribaltare completamente il proprio orientamento.

La Giurisprudenza ha stabilito tutta una serie di situazioni che possono essere più o meno rilevanti ai fini della concessione dell’affidamento condiviso. Si è, ad esempio, stabilito che la diversa religione dei coniugi non rileva ai fini dell’affidamento condiviso (Cass. Civ. 1401 del 1995), come non rilevano le convinzioni politiche, la nazionalità e la razza.

Si è altresì affermato (pur essendovi orientamenti contrari in dottrina e giurisprudenza) che l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo tale distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 2 dicembre 2010 n. 24526).

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L’aspra conflittualità persistente

Per quanto concerne la conflittualità esistente tra i coniugi questa non può, di per sé, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che la contrarietà dell’affido condiviso all’interesse del minore deve essere interpretata restrittivamente (e ravvisata in una condotta del genitore gravemente pregiudizievole al figlio). La conflittualità tra coniugi, è quasi sempre presente nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e, pertanto, ove la conflittualità tra coniugi divenisse motivo ostativo alla concessione dell’affidamento condiviso tale istituto sarebbe, di fatto, svuotato di ogni significo e disattesa la ratio della norma.

La conflittualità può, in teoria, assumere connotati ostativi all’applicazione dell’affidamento condiviso solo qualora si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Non sempre esiste tra le parti l’auspicato accordo sugli obiettivi educativi ed il rispetto dei rispettivi ruoli e compito del giudice è anche quello di valutare, caso per caso, se tale conflitto sia così aspro ed irreversibile da pregiudicare non solo gli indirizzi educativi del minore ma anche la sua stessa stabilità emotiva impedendo una corretta formazione della personalità ed un armonico sviluppo psico-fisico.

 

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Dunque è ormai acclarato che non è la mera conflittualità tra coniugi a determinare l’affidamento esclusivo dei figli, in quanto

– nelle separazioni giudiziali essa è ‘costituzionalmente’ presente;

– coinvolge ed è sostenuta da entrambi i coniugi secondo a volte complesse dinamiche relazionali;

– non può, dunque, essere motivo ‘premiante’ per l’uno per l’altro coniuge, anche perché

– ciò costituirebbe motivo di permanenza se non di inasprimento del conflitto ad opera di chi avesse simile interesse.

La qualità delle relazioni coniugali non ostacola

I giudici di legittimità con la pronuncia del 3 dicembre 2012 n. 21591 confermano l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo cui l’ostacolo al regime dell’affidamento condiviso non può essere ravvisato nella qualità delle relazioni coniugali cui il figlio, per essere realmente tutelato e non travolto o, peggio, usato nel contrasto parentale, è e deve rimanere tendenzialmente estraneo.

Al di là degli attriti tra moglie e marito, l’applicazione dell’istituto dell’affido condiviso non è da escludere, poiché resta principale obbligo e preminente dovere di assunzione di responsabilità quella di provvedere in egual misura ai figli.

Appare evidente che il giudice debba analizzare, caso per caso, se la conflittualità assuma connotati tali da rendere impossibile qualunque forma di collaborazione tra i coniugi determinando una situazione di “impasse” decisionale con notevole pregiudizio del minore che, oltre ad essere penalizzato sotto il profilo sociale ed educativo, si troverà sovraccaricato e schiacciato dalle tensioni familiari (triangolazione).

L’inidoneità di uno dei genitori

Altro discorso è la deroga alla regola sull’affidamento condiviso in caso di inidoneità di uno dei genitori. A volte tale elemento ostativo viene confuso con la “mera conflittualità”. In realtà si tratta di qualche cosa di diverso ovvero di una conflittualità che è espressione dell’inidoneità genitoriale di una delle parti o di entrambe. Infatti, la conflittualità può benissimo essere unilaterale o espressione dell’atteggiamento dispregiativo di un coniuge verso l’altro, fino alla creazione di quella patologia relazionale che va sotto il nome di Sindrome di Alienazione Genitoriale. Un simile, grave atteggiamento rende, infatti, impossibile ogni forma di collaborazione e cooperazione per l’educazione del minore, rendendo di fatto, inidoneo il genitore “astioso”.

Tale principio è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 agosto 2011, n. 17191 con cui è stato respinto il ricorso di un padre che chiedeva la concessione dell’affido condiviso della figlioletta. In quel caso, pertanto, l’affido condiviso è stato escluso ritenendolo pregiudizievole per lo sviluppo psicologico della minore, che avrebbe dovuto adattarsi a due realtà familiari tra loro diverse e nemiche.

La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte di Appello ed ha osservato che la sentenza di merito non aveva disatteso il diritto della minore alla bigenitorialità, in quanto aveva ritenuto l’affidamento condiviso pregiudizievole per la serenità della minore. Infatti, i giudici di merito hanno correttamente incentrato la loro pronuncia valutando l’interesse della minore, «motivando il loro convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della medesima dall’affidamento condiviso sia in positivo (con riguardo alla capacità genitoriale della madre) sia in negativo (con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la famiglia d’origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della ex moglie)».

Conclusioni

La legge sulla bi genitorialità e tutte le successive interpretazioni giurisprudenziali e psicopedagogiche intendono, grazie all’istituto dell’affidamento condiviso, indurre i coniugi ad affrontare e gestire il conflitto in modi più adulti e funzionali all’interesse dei figli.

Escludere un genitore (più spesso il padre) dall’affidamento condiviso in assenza delle prescritte, gravi ragioni sopra richiamate (debitamente osservate e documentate), e in presenza di un rapporto “sufficientemente buono” di quel genitore con i figli, sarebbe quindi contrario all’interesse dei minori e, ormai, controtendenza rispetto a tutte le interpretazioni della L. 54/2006.

Per indurre la coppia genitoriale conflittuale ad affrontare e gestire le asperità permanenti dopo lo scisma coniugale potrà essere proposto ad entrambi (poiché, in genere, “si litiga insieme”), di usufruire di un sostegno alla genitorialità presso i competenti Servizi territoriali e/o, se necessario, di un percorso psicoeducazionale o psicoterapeutico per giungere ad elaborare un univoco progetto educativo in capo ai figli.

Perché i figli, se non manipolati, vogliono bene e desiderano amore da tutti e due i genitori!

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Dott.ssa Marisa Nicolini

La Dott.ssa Marisa Nicolini è psicologa e psicoterapeuta, abilitata all’insegnamento della Psicologia Sociale e Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Viterbo.

Collabora, tra l’altro, con la Casa di Cura “Villa Rosa” di Viterbo e con la “Clinica Parioli” di Roma e riceve presso lo Studio di Psicologia Clinica e Giuridica in Via A. Polidori, 5 – Viterbo, cell. 3288727581, e-mail m_nicolini@virgilio.it

Collabora con le Associazioni AIAF (Avvocati di Famiglia e Minori) e Donne per la Sicurezza onlus.

Potete conoscere meglio le sue attività ai seguenti link:

www.marisanicolinipsicologaviterbo.freshcreator.com

http://psicologanicolini.oneminutesite.it

Inoltre potete seguire le sue attività consultando la pagina Facebook http://www.facebook.com/pages/Studio-di-Psicologia-Clinica-e-Giuridica-Drssa-Marisa-Nicolini/177076385739068?ref=ts&fref=ts

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