Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05871
presentato da
MINNUCCI Emiliano
testo di
Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281
MINNUCCI. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
in data 14 aprile 2014 i consiglieri di minoranza del comune di Sacrofano (RM), appartenenti ai
gruppi consiliari «Alternativa Civica» e «Sacrofano Progetto Comune», Sebastiano Antonacci,
Franco Felici e Gianluigi Barone, presentano alla prefettura della provincia di Roma una richiesta
di adozione di diffida, ai sensi dell’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la
quale a quanto consta ad oggi non ha ancora ricevuto risposta, nei confronti del presidente del
consiglio comunale di Sacrofano;
tale richiesta scaturiva dall’individuazione di alcune illegittimità riscontrate dai predetti
consiglieri nell’interpretazione del T.U. degli enti locali, dello statuto comunale e del regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale da parte del presidente del consiglio comunale di
Sacrofano (e del segretario comunale);
in data 21 marzo 2014 i consiglieri di minoranza Sebastiano Antonacci, Franco Felici e Gianluigi
Barone avevano infatti richiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria avente come
oggetto all’ordine del giorno le «dimissioni del Sindaco», richiesta giustificata dalla lettura degli
allarmanti articoli di cronaca giudiziaria, a livello nazionale, che avrebbero non solo accomunato
alcune figure politiche vicine al sindaco Tommaso Luzzi con l’indagine «Caronte», pendente
presso la procura della Repubblica di Roma per i reati di associazione a delinquere e di stampo
mafioso, nonché per scambio elettorale politico mafioso, ma avrebbero anche accomunato tale
indagine al processo, pendente davanti al tribunale di Tivoli (Rm), nel quale lo stesso sindaco
Luzzi è imputato per corruzione in relazione a fatti commessi allorché era Consigliere regionale
presso la regione Lazio nonché vicepresidente della commissione sanità;
l’assemblea straordinaria veniva convocata per il giorno 10 aprile 2014 alle ore 10:00 A.M. e
l’avviso di convocazione notificato il giorno 7 aprile 2014. Prontamente, però, i consiglieri
richiedenti con nota depositata in comune, eccepivano l’illegittimità di tale convocazione
perché: a) non riportante la data della seconda convocazione, così come richiesto dall’articolo 16,
comma 2, dello statuto comunale che recita «a tutela dei diritti delle opposizioni, l’avviso della
convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà aver luogo nella
stessa giornata»; b) contraria all’articolo 41, comma 2, del regolamento per il funzionamento
comunale che afferma che «per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire
almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione»;c) infine, per violazione
dell’articolo 38, comma 7, decreto legislativo n. 267 del 2000 per cui «nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti le sedute del consiglio si tengono preferibilmente, in un
arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti»;
a seguito della predetta nota, il presidente del consiglio comunale di Sacrofano rinviava
effettivamente l’assemblea e, con nota dell’11 aprile 2014, lo stesso convocava il consiglio per il
giorno 17 aprile 2014;
nuovamente i consiglieri di minoranza sottolineavano l’illegittimità della convocazione in quanto
carente dell’indicazione della prima e seconda convocazione nel termine di venti giorni
decorrenti dalla richiesta formulata il 21 marzo 2014;
il presidente del consiglio comunale controdeduceva respingendo qualsiasi accusa di illegittimità
del proprio operato, affermando che il rinvio della convocazione al 17 aprile 2014 avrebbe fatto
salve le garanzie delle minoranze per la convocazione, e soprattutto che in base all’articolo 16
dello statuto comunale non vi sarebbe l’obbligo di seconda convocazione dell’assemblea, e
pertanto non vi sarebbe neanche l’obbligo di indicarne la data nell’avviso di convocazione,
essendo l’assenza della predetta data sintomo della volontà del Consiglio di non avvalersi
appunto della seconda convocazione. Infatti secondo il Presidente il comma 1, dell’articolo 16
dello statuto recitando «… Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o seconda convocazione…», avallerebbe la sua interpretazione secondo cui le sedute sarebbero alternative, o
quanto meno, sarebbe il consiglio a decidere quando e come utilizzare e convocare la seconda
convocazione;
tale interpretazione non tiene però conto minimamente del fatto che il secondo comma dello
stesso articolo recita «a tutela dei diritti delle opposizioni, l’avviso della convocazione deve
contenere la data della seconda convocazione che potrà aver luogo nella stessa giornata»;
durante la seduta del 17 aprile 2014, inoltre, i consiglieri sopra detti avanzavano delle eccezioni
scritte che venivano respinte dal segretario comunale in quanto «assolutamente infondate»,
nonostante l’articolo 2 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale preveda la
sospensione della seduta da parte del presidente, la convocazione dei capi gruppo (presenti in
aula in numero di tre) e del segretario comunale. Ma ancor più grave, giunto il momento della
discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno dall’intera minoranza, il consiglio
comunale, a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri di minoranza sopra indicati,
avrebbe approvato una mozione, su cui il segretario avrebbe dato parere di legittimità favorevole,
con la quale si riteneva di non aprire minimamente la discussione in quanto non vi erano novità
in merito rispetto a quanto già affrontato nel consiglio comunale del 23 gennaio 2014
«chiarimenti del Sindaco circa la propria posizione in riferimento ai contenuti dell’articolo di
giornale apparso sul Messaggero Area Metropolitana in data 14 gennaio 2014»;
i consiglieri di minoranza riscontravano, nelle azioni sopra descritte poste in atto dalla
maggioranza, dal presidente del consiglio comunale e avallate dal segretario comunale (figure che
si ricorda devono garantire imparzialità nello svolgimento delle loro funzioni), una vera e propria
attività di ostruzionismo di dubbia legittimità volta ad impedire che l’articolo 39 del T.U., laddove
sancisce e garantisce il diritto della minoranza qualificata di sottoporre al vaglio consiliare alcuni
temi di sicuro interesse pubblico, possa essere assicurato nel pieno rispetto della legge e dei
regolamenti comunali;
sarebbe opportuno chiarire se la condotta serbata dalla maggioranza del consiglio comunale di
Sacrofano in occasione del consiglio straordinario del 17 aprile 2014 avente all’ordine del giorno
l’argomento richiesto dalla minoranza, sia o meno contraria al tenore dell’articolo 39, comma 2,
del testo unico: è evidente, infatti, che se la norma esigesse soltanto la convocazione del consiglio
comunale con l’ordine del giorno richiesto ma lasciasse libera la maggioranza di evitarne la
discussione con l’approvazione di una mozione contraria alla sua discussione la norma sarebbe
svuotata di contenuto, e con essa anche il successivo articolo 52; inoltre sarebbe utile sapere se è
conforme alla legge la convocazione del consiglio comunale solo in prima convocazione senza
l’indicazione della seconda convocazione o se tale condotta violi i diritti della minoranza come
sanciti dall’articolo 16 dello statuto comunale e se la convocazione del consiglio comunale
straordinario oltre il termine di 20 giorni imposto dal TUEL effettuata dal presidente del consiglio
comunale di Sacrofano, sia rituale e quel che più conta conforme all’articolo 39 del TUEL; infine
sarebbe necessario acclarare se sia legittima la convocazione del consiglio comunale
straordinario effettuata dal presidente del consiglio comunale di Sacrofano con all’ordine del
giorno argomenti ulteriori rispetto a quelli per i quali la convocazione stessa era stata richiesta
dalla minoranza –:
di quali elementi disponga il Governo in merito a quanto esposto in premessa e quale sia
l’orientamento in relazione alle istanze formulate dai consiglieri comunali di cui in premessa alla
prefettura di Roma. (4-05871)
