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Le incertezze che mettono a rischio la competitività

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Stefano Simontacchi: Editoriale su “Il Sole 24 Ore” –   Le incertezze che mettono a rischio la competitività – 15 marzo 2016 
Le incertezze che mettono a rischio la competitività 
di Stefano Simontacchi

Il patent box rappresenta sicuramente una tra le più innovative agevolazioni, che consente all’Italia di competere adeguatamente nell’attrarre investimenti stranieri. Il successo (e la coerenza con la ratio ispiratrice) nell’applicazione di questa misura costituisce, quindi, un fondamentale test di valutazione della capacità del nostro Paese di gestire in maniera affidabile strumenti agevolativi, potenzialmente fruibili da una vasta platea di destinatari e idonei a stimolare nuovi investimenti.

Qualora, a causa delle persistenti difficoltà applicative (cui sembra unirsi la preoccupazione della perdita di gettito erariale), il beneficio atteso da questo regime venisse radicalmente ridimensionato da interpretazioni ingiustificatamente restrittive, si fornirebbe ai detrattori del nostro Paese un ulteriore argomento a conferma della discontinuità e inattendibilità delle iniziative legislative di promozione degli investimenti.
A tale proposito l’eventuale sottostima dell’impatto della norma sul bilancio dello Stato non può certo rappresentare una giustificazione per interpretazioni e criteri applicativi volti a ridurre il risparmio legittimamente atteso dalle imprese. Entro il 30 aprile vanno integrate le istanze presentate per il 2015. Pur trattandosi di uno snodo fondamentale, mancano indicazioni precise che consentano di gestire in modo consapevole le tante peculiarità applicative. La circolare sul tema è conditio sine qua non perché le procedure possano svolgersi in modo proficuo. A un mese e mezzo dalla scadenza, sussistono ancora rilevanti aree di incertezza, tra cui assumono particolare rilievo le questioni che enumeriamo di seguito.

Per l’identificazione del know-how proteggibile, in primo luogo, dev’essere fornita una chiara definizione del concetto di know-how e devono essere identificate le condizioni al ricorrere delle quali tale bene immateriale è considerato proteggibile.
Quanto poi alla determinazione del contributo economico in caso di utilizzo diretto, il provvedimento chiarisce che lo stesso vada determinato sulla base degli standard internazionali Ocse, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

Questo rinvio consente di ritenere applicabili, in linea di principio, sia il metodo basato sul confronto del prezzo sia quello basato sul residual profit split e, al tempo stesso, limita l’applica-zione delle tecniche valutative.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’utilizzo del metodo basato sul confronto del prezzo (Cup) applicato a contratti di licenza. In primis, si pone sempre un tema di sottostima del contributo, in quanto tale metodologia determina solo il reddito del licenziante senza considerare il reddito incrementale del licenziatario (che andrebbe dunque determinato con un aggiustamento apposito). Inoltre, in ipotesi di Cup basato sul confronto esterno, non si può ignorare che le banche dati disponibili nella più parte dei casi non contengono le informazioni necessarie perché l’applicazione del metodo sia conforme agli standard Ocse. Si rischia, dunque, di avallare una prassi semplificatoria foriera di approssimazioni grossolane e inaffidabili.

Il metodo del profitto residuo – che si fonda sulla previa determinazione della remunerazione spettante alle funzioni “basiche” (o, comunque, della remunerazione spettante a beni diversi da quelli oggetto del regime in commento) e consente di valutare il contributo dei beni immateriali agevolabili per differenza – pare senza dubbio in molti casi più coerente con il principio dell’arm’s length.

Quanto al vincolo di complementarietà, in conformità alla ratio agevolativa della disciplina del patent box, sarebbe opportuno interpretare in modo estensivo tale requisito, escludendo la necessità di individuare un collegamento diretto tra beni immateriali e favorendo aggregazioni che riflettano le peculiarità del settore in cui opera il contribuente.
Un altro aspetto critico si pone per la determinazione del reddito agevolabile. In caso di uso diretto dei beni immateriali c’è il problema di decidere se fare riferimento a dati civilistici (Ebit), ovvero al reddito imponibile. Per coerenza con il caso della concessione in uso sarebbe preferibile il riferimento a grandezze con rilevanza fiscale. In tale ipotesi va tuttavia chiarito ai contribuenti come gestire le variazioni in aumento e in diminuzione.

Infine, il track and tracing. In base al provvedimento, la procedura di ruling non avrà a oggetto l’identificazione dei componenti da considerare ai fini del calcolo del nexus e neppure la determinazione dei criteri adottabili per garantire la tracciabilità delle spese e dei redditi. È facile ritenere che in tale ipotesi si genererebbero contenziosi tra contribuenti e amministrazione finanziaria suscettibili di minare la credibilità del regime.
In questo clima di incertezza l’attesa circolare dell’agenzia delle Entrate, se anche venisse emanata nelle prossime settimane, interverrebbe troppo a ridosso della scadenza e non garantirebbe ai contribuenti il tempo di riflessione necessario per elaborare le indicazioni tecniche e – ove necessario – modificare le analisi funzionali ed economiche effettuate. Per non pregiudicare il successo del patent box è quindi quanto mai opportuno che venga previsto un rinvio della scadenza del 30 aprile almeno a fine maggio e che la circolare fornisca indicazioni tecniche del tutto slegate da potenziali implicazioni di finanza pubblica.

Foto: Stefano Simontacchi e Achille Colombo Clerici presidente IEA
Foto: Stefano Simontacchi e Achille Colombo Clerici presidente IEA

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