Il Comune di Milano, con alcune norme del Regolamento edilizio ( adottato dal Consiglio Comunale ed attualmente all’esame della Giunta per le controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati entro il 7 agosto scorso) incide sui diritti di proprieta’ ed entra in materie di competenza legislativa, travalicando i limiti del proprio potere normativo.
Alcune norme superflue e onerosissime per i proprietari.
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Assoedilizia ha presentato osservazioni al Regolamento Edilizio adottato dal Consiglio Comunale di Milano, toccando solo alcune norme che incidono illegittimamente sul contenuto del diritto di proprieta’( in quanto relative a materie di competenza della legge e non di un regolamento ) e che impongono obblighi costosi e superflui.
– Cosi’,la norma che impone l’obbligo del libretto di fabbricato;
– quella che fissa la presunzione di disuso (una norma “spauracchio” non immediatamente precettiva, una dichiarazione di intenti )
– la norma che finisce per imporre l’obbligo del collaudo statico ad immobili che per legge son gia’ stati sottoposti a tale verifica.
– la liberalizzazione dell’uso degli spazi comuni ( cortili ) per il deposito delle biciclette che determina situazioni che potrebbero presentare problemi per la sicurezza dei condomini stessi.
Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici :
« Ci sono quattro punti sui quali siamo abbastanza critici.
A – L’obbligo del fascicolo del fabbricato, che serve solo a procurare spese a favore dei tecnici che lo redigeranno: un obbligo dichiarato piu’ volte illegittimo dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, e recentemente oggetto di una impugnativa alla Corte Costituzionale, da parte del Governo Renzi, della legge della Regione Puglia che lo ha di nuovo introdotto.
B – L’obbligo di collaudo statico degli edifici ogni 50 anni e comunque entro un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, degli immobili aventi piu’ di 50 anni di anzianita’: con la sanzione, in caso di inadempienza, della inagibilita’ dell’immobile e quindi della sua non commerciabilita’.
Una norma che, a parte gli evidenti problemi di attuabilita’ se si vorranno fare dei collaudi a regola d’arte ed efficaci, comportera’ ingenti e costose operazioni tecniche.
Quando poi , nella storia della nostra citta’ non si son mai verificati crolli di edifici, se non per esplosioni di gas o per lavori edilizi realizzati in cantieri viciniori.
Sul piano legislativo peraltro esiste gia’ l’obbligo del collaudo (oltre che per le opere nuove) a seguito della realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione.
C – L’ obbligo di opere manutentive per la riqualificazione degli immobili, e la presunzione di disuso se si tratta di immobili inutilizzati per oltre 5 anni per piu’ del 90 % con la sanzione del mutamento di destinazione a favore dell’ uso pubblico.
D) la norma che liberalizza il parcheggio delle biciclette nei cortili privati, la quale viola i principi della libera disponibilita’ dei beni anche ai fini della sicurezza. »