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Reddito catastale e capacita’ contributiva

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Reddito catastale e capacita’ contributiva – Il Sole 24 Ore del 30 giugno 2016 pag. 17 – Enrico De Mita

A parità di base imponibile e di aliquote, l’Imu si applica a tutti i contribuenti a prescindere dalle proprie posizioni economiche e reddituali. C’è pertanto in tale meccanismo la violazione del principio di capacità contributiva. Insomma l’imposta non è applicabile se non in presenza di una situazione economica o reddituale. Non si dubita che il possesso dell’immobile sia “indizio di agio economico” tuttavia non è facile riferire che tale possesso del bene alla capacità economica del contribuente, la quale ha la sua fonte primaria nel flusso più o meno costante di entità monetaria. Se ne conclude che il possesso di un bene immobile, che di per se non fornisce alcun flusso reddituale, viene soggetto a tassazione delle persone fisiche o giuridiche o assimilabile che lo recepiscono. Pagano l’imposta nel nostro sistema, a parità di base imponibile, i contribuenti ad alto reddito e contribuenti a basso reddito. Secondo la Ctp Novara (26 ottobre 2015) la capacità contributiva non è data dal presupposto ma da una condizione esterna, costituita da un flusso monetario. Se tale flusso non esiste non c’è capacità contributiva. È una nozione di capacità contributiva del tutto originale: essa viene fatta coincidere dalle disponibilità monetarie per pagare l’imposta. La giurisprudenza costituzionale invece è costante nel ritenere che la capacità contributiva è costituita dal presupposto del quale va indagata la rilevanza economica. Il possesso dell’immobile secondo l’ordinanza di rimessione è solo indizio di “agio economico” non di capacità contributiva. Se non c’è possesso di entità monetarie non c’è reddito. Torna la teoria secondo la quale il mero possesso dell’immobile non sarebbe reddito.

La teoria sembra trovare un punto di riferimento nella sentenza 16/1965 dove la Corte ha detto che la capacità contributiva è “la cosa produttiva” e non il reddito. Forse una imposta che colpisse la mera attitudine del bene a produrre reddito sarebbe incostituzionale. La verità è che col catasto non si colpisce la mera attitudine a produrre un reddito, ma si colpisce un reddito determinato con criteri di media sulla base della destinazione e delle caratteristiche del fondo, tanto che la stessa Corte riconosce che il sistema è un incentivo a una congrua utilizzazione del fondo, nel senso che tutto il reddito effettivo oltre il reddito medio non è tassabile.

La sentenza della Corte è importante perché ci dice che è perfettamente compatibile con la Costituzione ogni determinazione di reddito fatta con criteri di media. Per quanto riguarda l’accertamento fatto sulla base di valutazioni presuntive la Corte le ritiene legittime quando le presunzioni si fondano sulla comune esperienza e abbiano lo scopo di rendere certo e semplice il rapporto tributario. Certo le valutazioni catastali sono fatte con riferimento alla media dei prezzi praticati in un certo momento, di qua la necessità che la revisione catastale deve essere fatta periodicamente o quando se ne presenti la necessità. Quindi la teoria della commissione remittente può essere interessante da altri punti di vista, ma non corrisponde alla legge: le condizioni monetarie esterne dell’immobile sono del tutto irrilevanti. I corollari che la commissione elenca sono interessanti dal punto di vista del buon senso ma irrilevanti dal punto di vista giuridico. C’è disparità di trattamento, secondo l’ordinanza, perché la sottrazione del reddito alla possibilità di risparmio, viola l’articolo 47 della Costituzione per il quale «la Repubblica incoraggia a tutela il risparmio in tutte le sue forme».

L’imposta sembra colpire il diritto in se di mantenere la proprietà privata e ciò ancora in contrasto con l’articolo 47. È violato l’articolo 2 della Costituzione: il principio solidaristico contenuto in detto articolo è sacrificato ad un “preteso interesse fiscale” di ordine superiore che però non riveste alcun carattere di pregio costituzionale e in conflitto coi principi di uguaglianza e di solidarietà. Il possesso di un bene rappresenta in conclusione «una attitudine alla contribuzione» ma essa è priva di valore immediato sottoponibile a tassazione indipendentemente dalla considerazione di ulteriori cespiti essendo ignoto se detto possesso sia produttivo di ulteriore ricchezza giuridicamente apprezzabile per avere idoneità oggettiva alla contribuzione. Si ricorda infine che la capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie. Tale criterio non è rispettato dalla contribuzione in esame dove la base imponibile è determinata catastalmente. Il catasto verrebbe ritenuto incostituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 47 e 53 . Avendo la Corte riconosciuto la costituzionalità del catasto (482/1987) la questione appare manifestamente infondata.

Foto: Il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici alla Camera dei Deputati
Foto: Il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici alla Camera dei Deputati

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