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Occhiali 3D, utilizzo in ambito domestico.

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Occhiali 3DIQ. 06/08/2013 – I Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute hanno adottato un provvedimento che contiene l’indicazione di apposite istruzioni ed avvertenze da allegare agli occhiali 3D, nonché delle modalità di adeguamento per le imprese del settore, al fine di garantirne il corretto utilizzo da parte dei consumatori.

In particolare, si richiede alle ditte importatrici e produttrici di fornire informazioni in merito relativamente a:

età minima di utilizzazione

pulizia dei prodotti

avvertenze da apporre nell’ipotesi di presenza di piccole parti

necessità di contemporaneo utilizzo di occhiali correttivi per i portatori di lenti

avvertenze circa l’interruzione della visione in caso di disturbi visivi e malesseri generali

 

 

 

Riportiamo  la circolare integrale del 31 luglio 2013.

Indicazioni specifiche da fornire ai consumatori in merito all’utilizzo degli occhiali 3D in ambito domestico (Codice del consumo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Il Codice del consumo Parte IV Titolo I “Sicurezza dei prodotti” all’articolo 103 comma 1 lettera a) n. 3prevede che ai fini della valutazione della sicurezza di un prodotto è necessario prenderne inconsiderazione, tra gli altri elementi, la presentazione, l’etichettatura, le eventuali avvertenze ed istruzioniper l’uso, nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto stesso. Parallelamente,l’articolo 104 comma 2 della norma citata pone in capo al produttore l’obbligo di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibili del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 107 del Codice del Consumo stabilisce che le amministrazioni, sulla base del principio di precauzione, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria degli operatori economici per l’adeguamento agli obblighi imposti dallo stesso Codice del consumo, anche mediate l’elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

In considerazione del diffondersi della vendita di TV Color adatti alla visione in 3D per l’uso domestico, con relativi occhiali, e delle conseguenti preoccupazioni circa i possibili danni per la salute umana connessi all’utilizzo di detti dispositivi, il Ministero della Salute ha interpellato il Consiglio Superiore di Sanità al fine di acquisire uno specifico parere sui predetti aspetti.

Il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso nella seduta del 18 luglio 2012 e nella successiva seduta del 16 gennaio 2013 indicando una serie di avvertenze ed istruzioni da fornire al consumatore.

Ritenuto necessario, anche alla luce del predetto principio di precauzione, che i consumatori siano messi in grado di prevenire i rischi derivanti dall’utilizzo degli occhiali 3D attraverso apposite informazioni sul loro corretto utilizzo, i competenti Ministeri, sulla base del combinato disposto dei citati articoli del Codice del consumo, hanno consultato appositamente le associazioni di categoria le quali, prendendo atto delle indicazioni espresse dal Consiglio Superiore di Sanità hanno manifestato l’intendimento di adeguarvisi fornendo al consumatore le seguenti avvertenze ed istruzioni secondo le modalità e la tempistica sotto riportate:

– l’utilizzo di occhiali 3D in ambito domestico per la visione di spettacoli televisivi:

• è controindicato per i bambini al di sotto dei 6 anni di età;

. per i soggetti dai 6 anni fino all’età adulta, deve essere limitato alla visione per un tempo massimo orientativamente pari a quello della durata di uno spettacolo cinematografico;

• la medesima limitazione temporale è consigliata anche agli adulti;

• deve essere limitato esclusivamente alla visione dei contenuti in 3D.

– le modalità per effettuare un’idonea e periodica pulizia ed eventuale disinfezione in caso di particolari evenienze-infezioni oculari, infestazioni del capo, uso promiscuo, etc. Laddove la disinfezione degli occhiali non sia possibile in quanto potrebbe compromettere la funzionalità degli occhiali 3D, va comunicato al consumatore che in presenza di tali evenienze-infezioni è controindicato l’utilizzo degli occhiali 3D da parte del soggetto interessato fino alla scomparsa delle suddette circostanze;

– gli occhiali 3D devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini qualora vi sia la presenza di piccole parti mobili ingeribili;

– gli occhiali 3D devono essere utilizzati contestualmente agli strumenti correttivi della visione nel caso il consumatore sia portatore di lenti (occhiali da vista o lenti a contatto);

– è opportuno interrompere la visione in 3D in caso di comparsa di disturbi agli occhi o di malessere generale e, nell’eventualità di una persistenza degli stessi, di consultare un medico.

Tanto premesso,espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

tenuto conto delle esigenze di gradualità, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, nell’applicazione della interpretazione emersa circa i rischi connessi ai prodotti in questione e circa le misure più idonee per evitarli;

si individuano le seguenti modalità ed i seguenti termini per l’assolvimento degli impegni delle associazioni interessate e dei relativi adempimenti delle imprese, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni sopra elencate:

1. Le predette informazioni (d’ora in poi definite anche le “Indicazioni Specifiche”) devono essere fornite in una pagina unica, situata preferibilmente all’inizio dei manuali, con caratteri chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

2. Entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare sui siti internet istituzionali dei due Ministeri interessati devono essere aggiornati i manuali forniti attraverso mezzi digitali ed inserito un apposito riferimento sul sito web del produttore. Da parte delle Associazioni ANITEC e ANDEC verrà inviata una comunicazione indirizzata a AIRES, Federdistribuzione e ANCRA allo scopo di invitare la distribuzione ad informare i consumatori, in occasione dell’acquisto dei TV 3D o degli occhiali 3D, sulla necessità di prendere visione dell’aggiornamento dei manuali elettronici dei prodotti per un corretto utilizzo degli stessi.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, fermo restando l’aggiornamento di cui sopra valido per prodotti già introdotti nel circuito distributivo, i prodotti di prima messa a disposizione sul mercato italiano devono recare sulla confezione o all’interno della stessa l’invito rivolto al consumatore a consultare l’aggiornamento del manuale digitale, per i motivi sopra richiamati.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare la documentazione cartacea allegata al prodotto di prima messa a disposizione sul mercato italiano include le Indicazioni Specifiche. Tali indicazioni dovranno essere contenute in una pagina/capitolo/flyer posto in evidenza, preferibilmente all’inizio del manuale.

5. La fase di cui al punto 3 è da intendersi superata laddove l’azienda si adegui direttamente alle prescrizioni di cui al punto 4 entro tre mesi.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato articolo 104 comma 2 del Codice del consumo è sanzionato ai sensi dell’articolo 112 comma 5 del medesimo Codice.

 

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