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Info su Ferie e permessi 

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Ferie e permessi rappresentano la più classica forma di astensione dall’attività lavorativa riconosciuta di diritto dalla legge italiana.

Tali istituti, consentono al lavoratore dipendente (pubblico o privato) di recuperare le energie psico-fisiche profuse nell’esercizio dell’attività lavorativa. Questo diritto inalienabile è sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana e dall’articolo 2109 del Codice Civile. Queste normative stabiliscono che il lavoratore possa maturare e fruire di un certo quantitativo di riposi settimanali e ferie annuali retribuite.

Anche se le modalità in cui questo diritto si esplica possono variare in base al Contratto Collettivo di riferimento, generalmente la legge dispone che tutti i lavoratori abbiano diritto a un minimo di 4 settimane di ferie all’anno, cioè 28 giorni di calendario non lavorativi che maturano anche durante i periodi di assenza dal lavoro per, ad esempio, congedo, maternità, malattia.

Ferie: maturazione

Nei casi in cui non siano i CCNL ad intervenire con modifiche specifiche, i giorni di ferie che un lavoratore matura durante l’anno sono distribuiti nell’arco dei 12 mesi in cui si presta l’attività lavorativa. In alcuni casi, ai fini del computo delle ferie, il sabato e la domenica possono o meno concorrere al periodo di astensione dal lavoro quando questo si protrae per alcune settimane consecutive.

Per capire il meccanismo che regola il modo in cui le ferie vengono computate è necessario far riferimento alle disposizioni contingenti riferibili agli accordi nazionali del contratto di lavoro in essere.

Quando il contratto non include nella settimana lavorativa il sabato, questo giorno resta escluso dal calcolo. In altri casi, invece, è considerato una giornata lavorativa a zero ore, dunque se il sabato è compreso tra le due settimane consecutive di ferie viene considerato come un giorno di ferie fruito. La domenica – eccetto i casi in cui è considerata una giornata lavorativa a tutti gli effetti come accade spesso nei contratti di lavoro del Commercio –  è sempre esclusa dal computo.

In altre parole, nella maggior parte dei casi, se il lavoratore fruisce di due settimane di ferie consecutive (da lunedì a lunedì) i giorni che si considerano effettivamente goduti sono 12.

Ferie: fruizione

Molto controversa è la modalità in cui le ferie possono essere pianificate e fruite dal lavoratore. La legge stabilisce che il diritto alle ferie sia inalienabile, ma che debba essere il datore di lavoro a mettere il dipendente nella condizione di poterlo esercitare.

Alcune aziende, ad esempio, chiudono per ferie in alcuni periodi dell’anno prestabiliti. Di conseguenza occorre che il lavoratore riceva opportuna comunicazione per adeguarsi al piano ferie collettivo. Tuttavia, è il datore di lavoro a stabilire “in primis” il periodo di ferie e a renderlo noto al proprio dipendente. Salvo deroghe della contrattazione collettiva, per la fruizione delle ferie maturate valgono le seguenti regole:

  • al lavoratore spettano due settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione;
  • due settimane ulteriori possono essere fruite in maniera frazionata entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione;
  • ulteriori giorni di riposo sempre fruibili in maniera frazionata, possono essere concordati tramite contrattazione collettiva o individuale.

Da sottolineare che è facoltà del datore di lavoro richiamare il dipendente dalle ferie per ragioni di oggettiva urgenza. Se i contratti collettivi lo permettono, infatti, il lavoratore richiamato dovrà interrompere il periodo di riposo e potrà continuare a consumarlo successivamente.

La sospensione delle ferie può intervenire anche in caso di malattia e il lavoratore avrà diritto di godere delle proprie ferie dopo la guarigione, sempre in accordo con l’azienda.

Ferie non godute: retribuzione

Posto che è espressamente vietata la possibilità di monetizzare le ferie e che esse siano da utilizzare entro i 18 mesi dall’inizio dell’anno di maturazione, i giorni di ferie non goduti possono essere indennizzati in due casi particolari:

  • qualora intervenga una risoluzione del rapporto di lavoro;
  • nell’ambito di un contratto a termine della durata inferiore a un anno.

In nessun caso il datore di lavoro può impedire al dipendente di esercitare il suo diritto al riposo psico-fisico. Egli resta comunque obbligato al versamento dei contribuiti Inps dovuti e, in caso di accertata violazione amministrativa, va incontro a sanzioni pecuniarie stabilite caso per caso dalla Legge 183 del 2010.

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