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Indennità di disoccupazione, NASPI E DIS-COLL.

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sabato, Aprile 20, 2024

Entrato in vigore dal 1°maggio 2015. E’ la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione che il Governo ha destinato a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro.

La durata del nuovo ammortizzatore sociale sarà rapportata alla contribuzione del lavoratore e si protrarrà per un massimo di 24 mesi, per coloro che hanno lavorato negli ultimi quattro anni. Il minimo è invece stato fissato a 18 mesi.

La riforma approvata dall’Esecutivo guidato da Matteo Renzi prevede anche la nascita dell’indennità di disoccupazione DIS COLL destinata ai co.co.co. con o senza modalità a progetto e la sostituzione dell’articolo 17 relativo al contratto di ricollocazione, destinato a tutti i soggetti in stato di disoccupazione.

Naspi 2015: come funziona?
La Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, come evidenziato in precedenza, partirà dal prossimo 1° maggio e riguarderà i lavoratori che, a partire dalla stessa data, perdono il lavoro involontariamente.

Naspi 2015: beneficiari ed esclusi
Il nuovo ammortizzatore sociale è destinato a tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Rimangono esclusi dall’indennità:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Entrambe le categorie saranno infatti tutelate dalla vigente regolamentazione.

Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012 .

Naspi 2015: requisiti
Per poter usufruire della Naspi, i soggetti disoccupati devono aver maturato i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni
- il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
- il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Naspi 2015: durata
La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni, scendendo fino a 18 mesi alla data 1°gennaio 2017.

Andando nei particolari, la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.

Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già causato l’erogazione delle altre indennità di disoccupazione.

Ricordiamo che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall’1.1.2017, la durata della prestazione non potrà superare le 78 settimane.

Naspi 2015: importo e calcolo
Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.

Ricordiamo che il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.

Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa.

Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la Naspi non potrà superare i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.

Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione

INDENNITA DISOCCUPAZIONE DISS-COLL

Ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è destinata l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

DIS-COLL 2015: beneficiari ed esclusi
In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, possono beneficiare della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Risultano esclusi dal beneficio:
- gli amministratori,
- i sindaci,
- i pensionati,
- i titolari di partita IVA.

DIS-COLL 2015: requisiti
Possono usufruire della nuova indennità di disoccupazione i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- i lavoratori che siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- i lavoratori che possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- i lavoratori che possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

DIS-COLL: importo e calcolo
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

L’importo sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore (nel 2015) a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75%
del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

In ogni caso, l’ammontare dalla DIS-COLL non potrà superare i 1.300 euro mensili nel 2015.

Ricordiamo che l’importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

A partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, l’importo della DIS-COLL si ridurrà, ogni mese, del 3%.

DIS-COLL 2015: durata
L’indennità di disoccupazione verrà corrisposta ogni mese per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Sottolineiamo però che ai fini della durata non vengono conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La durata massima non potrà superare i sei mesi e in questo periodo non verranno riconosciuti i contributi figurativi.

Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincerà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL: domanda
Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’INPS, utilizzando la modalità telematica.
La richiesta dovrà pervenire entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DIS-COLL 2015: condizioni e decadenza
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione,
- alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa,
- ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego,
- alla ricerca attiva di un’occupazione,
- al reinserimento nel tessuto produttivo.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Se il soggetto beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che garantisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne, pena la deccadenza del diritto alla DIS-COLL a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Nel caso sopra descritto l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

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