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Debiti P.A.: pagati ai creditori 26 miliardi

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Nel biennio 2013 – 2014 i decreti legge 35/2013 e 102/2013 e infine la Legge di Stabilità per il 2014 hanno stanziato complessivamente 47,5 miliardi di euro per smaltire i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. Del totale delle risorse stanziate, il 91% è già stato ripartito tra le amministrazioni debitrici (43,2 miliardi), il 63% è stato materialmente erogato alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta (30,1 miliardi), e più della metà è stato effettivamente pagato ai creditori: 26,1 miliardi pari al 55% delle risorse stanziate e all’87% delle risorse erogate.

Inoltre è cominciata la fase di attuazione del recente decreto legge 66/2014, che assegna 9,3 miliardi di risorse aggiuntive.

Risorse stanziate nel 2013: dettagli per anno solare

Risorse per l’anno 2013. I decreti legge 35 e 102 stanziavano 27,2 miliardi, messi a disposizione delle amministrazioni debitrici che ne hanno fatto richiesta per il 92% e l’87% risulta anche effettivamente pagato ai creditori.

Risorse per l’anno 2014. I decreti legge già citati e la legge di stabilità hanno stanziato 20,3 miliardi. Queste risorse sono state ripartite nella misura del 79%, assegnate per il 25% ed effettivamente utilizzate per pagare i creditori il 12% (2,5 miliardi).

Risorse stanziate nel 2014 (governo Renzi)

Il decreto legge 66/2014 ha stanziato ulteriori 9,3 miliardi, portando il totale delle risorse disponibili per smaltire i debiti arretrati a circa 57 miliardi. Le risorse aggiuntive sono state così distribuite: 3,8 miliardi alle Regioni e alle Province Autonome, 5 miliardi agli enti locali, 0,55 miliardi ai ministeri.

Dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione è stato già emanato il decreto per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate, per un importo di 2 miliardi. È invece in corso di emanazione il decreto per la ripartizione di ulteriori 6 miliardi.

L’estensione dell’ambito applicativo della certificazione

Il decreto legge 66/2014 ha inoltre esteso l’ambito di applicazione dell’istituto della certificazione del credito, finora relativo a Stato, enti pubblici nazionali, regioni e province autonome, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale, arrivando ad includere la totalità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Strumenti aggiuntivi: la cessione del credito assistita dalla garanzia dello Stato

Grazie alle misure del Governo attuate in queste settimane, dai prossimi giorni sarà disponibile la garanzia dello Stato sui crediti commerciali di parte corrente delle imprese maturati al 31 dicembre 2013, certificati dagli enti debitori, che siano oggetto di cessione alle banche e agli altri intermediari finanziari autorizzati. Grazie alla garanzia dello Stato, il costo massimo della cessione del credito è stabilito in base a una convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana nella percentuale dell’1,9%, largamente inferiore al prezzo di mercato praticato secondo le prassi commerciali correnti. Tale quota si riduce all’1,60% per l’importo eccedente i 50.000 euro di ammontare della cessione.

Sono assistiti dalla garanzia, i crediti già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata dai creditori attraverso la piattaforma elettronica accessibile all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/

Strumenti aggiuntivi: compensazioni tra crediti commerciali e debiti tributari

Le imprese che vantano crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione e allo stesso tempo hanno debiti tributari possono compensare le due voci. I debiti di carattere tributario che possono essere compensati con crediti sono di due tipi: somme iscritte a ruolo; somme risultanti da accertamento tributario. I crediti oggetto della compensazione devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 e certificati.

Nello specifico, i debiti per somme iscritte a ruolo su cartelle esattoriali e altri atti, devono essere stati notificati entro il 30.09.2013 e devono riguardare: tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione del credito. La certificazione del credito viene presentata agli agenti della riscossione competenti (Equitalia o Riscossione Sicilia) che a loro volta segnalano l’avvenuta compensazione nella piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

In sede di conversione del D.L. 145/2013 (Destinazione Italia) è stato previsto per il 2014 un ampliamento della compensazione le cui modalità saranno definite con decreto interministeriale MEF/MISE, in corso di predisposizione.

Per quanto riguarda i debiti da accertamento tributario, essi devono derivare da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata, ecc.). I crediti (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e certificati) oggetto della compensazione sono quelli maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001. La compensazione viene effettuata tramite F24 telematico.

Per il futuro

Il Governo è impegnato a smaltire integralmente il debito accumulato negli anni passati entro la fine del 2014, a impedire che si formino nuovi stock di debito e in generale, a fare in modo che le pubbliche amministrazioni paghino i creditori nei tempi stabiliti dalla direttiva europea. In questa ultima direzione vanno sia le nuove funzionalità implementate sulla Piattaforma per la certificazione elettronica dei crediti (che consentiranno di monitorare l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali), sia l’obbligatorietà del registro delle fatture per quegli enti che ancora non erano tenuti a questo adempimento, sia le verifiche sul rispetto dei termini di pagamento imposti dalla direttiva europea.

Negli anni passati si sono accumulati debiti per un importo consistente, stimato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) dello scorso aprile in circa 60 miliardi di euro. La formazione di questi debiti è dovuta a motivazioni differenti a seconda delle diverse tipologie di enti. In alcuni casi si sono verificati anche comportamenti scorretti da parte delle amministrazioni che hanno portato ad accumulare debiti fuori bilancio. Altro aspetto rilevante riguarda i debiti delle società partecipate non evidenti nel bilancio delle amministrazioni partecipanti.

A partire dall’esercizio 2015, poi, entrerà pienamente in vigore la riforma della contabilità degli enti territoriali, in attuazione del D. lgs. 118/2011, che:

– consentirà la chiara identificazione e registrazione contabile dei debiti e crediti esigibili

– renderà possibile trarre direttamente dai bilanci degli enti informazioni significative anche sulla situazione debitoria, con particolare riferimento all’entità dei debiti commerciali

– adotterà la contabilità economico – patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Dal 1° gennaio 2012, la riforma è stata oggetto di una sperimentazione da parte di circa un centinaio di enti cui, nel 2014, si sono aggiunti ulteriori 300 enti. La sperimentazione favorirà una rapida diffusione delle competenze e dei requisiti necessari ad una corretta adozione delle nuove modalità di gestione della contabilità e di formazione del bilancio in vista dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Il medesimo decreto legislativo 118/2011, che si applica dal 2012 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, contiene disposizioni idonee ad evitare per il futuro comportamenti gestionali e contabili che possono determinare, pur in presenza di equilibrio economico, uno squilibrio di cassa.

Con l’introduzione della fattura elettronica, operativa dal 6 giugno scorso per tutte le amministrazioni centrali, e da marzo del prossimo anno anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche, lo Stato potrà tenere sotto controllo i flussi di fatture in ingresso e di pagamenti in uscita, così da individuare casi di ritardi e intervenire prontamente, garantendo la piena attuazione della direttiva europea sui pagamenti.

Il monitoraggio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato un monitoraggio regolare dell’avanzamento dell’intera procedura che coinvolge in particolare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di garantire tanto una corretta allocazione delle risorse finanziarie quanto il rispetto degli impegni degli enti debitori a impiegare queste risorse per saldare rapidamente i debiti scaduti.

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