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Cavagna di Gualdana Gilberto – “Tutela dell’immagine della dimora” – Assoedilizia pubblica

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Cavagna di Gualdana Gilberto – “Tutela dell’immagine della dimora” – Assoedilizia pubblica

La tutela dell’“immagine” della dimora.
Alcuni spunti
Sempre più spesso le dimore storiche vengono riprodotte su riviste e quotidiani, etichette e reclame, “accostate” a prodotti o servizi in campagne pubblicitarie o come “immagine” promozionale di un territorio.

La bellezza, il fascino e l’appeal di una dimora possono costituire, infatti, un elemento caratterizzante e qualificante di un territorio o rappresentare un suggestivo richiamo per molti prodotti o servizi.

Non sempre, però, queste riproduzioni avvengono con il consenso del proprietario. Anzi.
Ma come “difendere” l’immagine di una casa?

Sicuramente non è possibile, per le dimore, pur sempre “cose”, ricorrere in via analogica alla tutela accordata dall’art. 10 del codice civile alle persone.

Infatti, “non esiste nel vigente sistema positivo una disciplina di riproduzione delle cose analoga o per qualche verso assimilabile a quella che tutela l’immagine di una persona” (Cass. 15 febbraio 1968, Diritto Autore 1971, pag 270 e ss).

Ciò nonostante, le dimore possono godere della protezione accordata da altre fonti dell’ordinamento.

Innanzitutto, le dimore possono costituire un’opera dell’ingegno di carattere creativo e, in quanto tali, sono soggette alla protezione accordata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”). L’autore dell’opera architettonica gode quindi dei diritti, sia morali che patrimoniali – tra cui il diritto di riprodurre (fotografare) l’opera – previsti da tale legge.

La durata dei diritti patrimoniali è però limitata, in quanto “I diritti di sfruttamento economico dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte” (così art. 25 Legge Autore).

I diritti patrimoniali su un’opera prescindono inoltre dalla proprietà della stessa e, in mancanza di diverso accordo (o, ad alcune condizioni, in caso di commissione dell’opera) se non espressamente ceduti permangono in capo all’autore/architetto. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza in un caso di riproduzioni di una casa su un periodico: “La pubblicazione su una rivista di fotografie di un’opera di architettura (e nella specie: una villa) non autorizzata dall’autore dell’opera costituisce violazione del suo diritto di utilizzare economicamente l’opera ed in particolare di riprodurla” (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, in AIDA 2006, 1074).

Tuttavia, salvo il caso di dimore abbastanza “recenti”, ovvero progettate da architetti viventi o deceduti da non più di settant’anni, e per le quali il proprietario si sia fatto cedere dall’autore/architetto anche i diritti di riproduzione, sarà abbastanza difficile che quest’ultimo possa ricorrere alla tutela prevista dalla Legge Autore per tali diritti.

Quanto invece ai diritti morali (“il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”; art. 20 Legge Autore), sebbene non soggetti ad alcuna limitazione temporale questi diritti sono inalienabili e irrinunciabili, cioè permangono in capo all’autore e possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi; alla morte dell’autore potranno essere esercitati dai discendenti nonché, “qualora finalità pubbliche lo esigano”, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri (così art. 23 Legge Autore).

Nonostante la riproduzione di una dimora in alcuni casi possa costituire un atto capace di arrecare un qualche pregiudizio ai diritti morali dell’autore, generalmente i proprietari non sono l’autore o i discendenti dell’autore che l’ha progettata e, pertanto, il più delle volte non sussisterebbe, in capo agli stessi, alcuna legittimazione ad agire per la tutela di tali diritti.
In ogni caso, la tutale prevista dalla Legge Autore non vieta la fotografia della dimora per finalità personali (oltre che per scopi di ricerca e studio e altre ipotesi eccezionali previste dalla Legge Autore), nel cui caso la riproduzione è sempre lecita.

La fotografia di una dimora potrebbe, sussistendone i presupposti, costituire invece violazione del diritto alla privacy, sancito dalla Costituzione e, più in particolare, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e succ. mod. (il “Codice in materia di protezione dei dati personali”); per poter beneficiare di tale tutela, occorre tuttavia che la riproduzione possa costituire un pregiudizio al diritto alla riservatezza dei proprietari e andranno quindi attentamente valutate, caso per caso, le circostanze e i “dati” personali riprodotti (o comunque ricavabili e riconducibili) nell’immagine.

Nel caso in cui una riproduzione dell’immagine della casa fosse registrata e/o usata come marchio, essa troverebbe tutela altresì nella specifica disciplina prevista dal decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e succ. mod. (il “Codice della proprietà industriale”). Il titolare del marchio potrebbe pertanto vietare l’uso non autorizzato, da parte di terzi, di un’immagine identica o simile a quella della dimora registrata per contraddistinguere prodotti identici o affini a quelli indicati nella domanda di registrazione e per i quali il proprietario abbia usato l’immagine della dimora come marchio. Il raffronto tra il marchio e l’immagine utilizzata dovrebbe però evidenziare similitudini tali da determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni.

In quanto bene “vincolato”, le dimore beneficiano infine della tutela accordata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. (il “Codice dei beni culturali”). Il Codice prevede che la riproduzione di un bene culturale possa avvenire solo con il consenso del titolare e, se del caso, il pagamento di un corrispettivo. Tuttavia, secondo quanto disposto dall’art. 107 co. 1, tale disciplina è limitata ai soli beni nella disponibilità del “Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali” e un’analoga possibilità non è espressamente prevista anche per i beni di proprietà dei privati, sebbene un’interpretazione analogica della norma volta a ricomprendere nella tutela anche i beni privati sia stata in passato prospettata (senza ricevere tuttavia riconoscimento normativo).
E’ invece sicuramente discusso – e discutibile – se il nostro ordinamento preveda un più generale (e generico) diritto, spettante a chiunque, di fotografare beni collocati in luoghi pubblici, in particolare monumenti ed opere dell’architettura contemporanea (il c.d. “diritto di panorama” o “panorama libero”).
Secondo il Ministero dei Beni Culturali, nella risposta data a suo tempo ad un’interrogazione parlamentare sul punto (intrrogazione alla Camera n. 4/05031, risposta scritta del 19 febbraio 2008), “la libertà di panorama […] è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito”; con la conseguenza che, al contrario di quanto previsto in altri ordinamenti, “in Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime”.
La risposta data dal Ministero ha suscitato alcune critiche in quanto, da una lettura organica e sistematica delle norme previste dall’ordinamento, sia in tema di beni culturali che di diritto d’autore, è possibile al contrario, “riscontrare un divieto generale di uso strumentale e precario dei beni culturali/monumenti tale da impedire il riconoscimento del panorama libero” (Alessandro Ferretti, Bene culturale e diritto d’autore, in Avvocati, n. 1/2, Gennaio/Febbraio 2009, pag. 11).
Arduo in ogni caso trarre delle conclusioni univoche.

La riproduzione, non autorizzata dal proprietario, da parte di terzi della dimora potrebbe costituire – sussistendone le condizioni – violazione di una o più delle una delle norme sopra richiamate. O di nessuna.

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

Il Presidente Assoedilizia Clerici.
Il Presidente Assoedilizia Clerici.

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